Home Disabilità Deroga inizio obbligo scolastico alunno disabile: una vittoria di Pirro

Deroga inizio obbligo scolastico alunno disabile: una vittoria di Pirro

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Riceviamo da Salvatore Nocera, responsabile dell’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio scolastico sull’integrazione dell’AIPD Nazionale, il seguente contributo sul diritto allo studio e le ripetenze degli alunni disabili.

 

Il Tar Sicilia, Sezione di Catania, con sentenza n. 2473/16 pubblicata il 10/10/2016 ha annullato il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia con il quale si rigettava la deroga concessa dal dirigente scolastico di un istituto comprensivo ad un alunno con disabilità grave a permanere ancora per un anno in scuola dell’infanzia.

Il Tar ha accolto le motivazioni del ricorso fondate sulla violazione dell’art. 114 comma 5 del Testo Unico D.L.vo n. 297/1994 e su un’interpretazione assai estensiva della nota ministeriale n. 547/14 che consentono di ritardare di un anno l’iscrizione alla scuola dell’obbligo per gravi motivi di salute.

Purtroppo né i ricorrenti, né i magistrati hanno seguito le vicende relative alla formulazione della nota ministeriale n. 547/14, di cui mi sono dovuto personalmente occupare al momento della sua prima pubblicazione.

In realtà, la nota ministeriale n. 547/14 riguardava gli alunni stranieri adottati e non “gli alunni affetti da handicap”, come erroneamente riporta la sentenza. Conseguentemente solo per i primi tale nota consente di ritardare di un anno l’ingresso nella scuola dell’obbligo.

Come già più volte scritto, una prima stesura di tale nota citava la vecchia circolare n. 235 del 1975 che consentiva la stessa deroga anche agli alunni con disabilità, ma dopo le proteste della FISH, la nota a favore degli alunni stranieri adottati è stata ripubblicata (con il n. 547/14), omettendo quell’espresso riferimento alla circolare, perché ormai abrogata.

Concentrandoci sulla sentenza, se tra i motivi di salute, di cui all’art. 114 comma 5 del D.L.vo n. 297/1994, si comprendessero anche le situazioni di disabilità, allora quasi tutti i circa 240.000 alunni con disabilità attualmente frequentanti le scuole comuni dovrebbero essere autorizzati a ritardare di un anno l’iscrizione alla scuola dell’obbligo, poiché non hanno ancora acquisito i requisiti per l’ingresso in scuola primaria, contrariamente ai compagni senza disabilità.

Anzi, se si dovesse seguire questa interpretazione meramente sanitaria, c’è da chiedersi perché un solo anno di deroga, dal momento che le situazioni di gravità non potranno mai essere superate neppure in tutta una vita; ed allora è da chiedere ai magistrati perché non considerare illegittimo il limite temporale di un solo anno, quando questi nostri alunni neppure dopo decine di anni potranno avere acquisito i prerequisiti per l’ingresso alla scuola primaria?

Il MIUR, e già prima il legislatore delegato del Testo Unico, avevano scritto il termine “motivi di salute, o altri impedimenti gravi” pensando a situazioni transitorie e non permanenti come quelle degli alunni con gravi disabilità; per questo avevano limitato ad un solo anno la possibilità di deroga.

C’è da augurarsi che i magistrati si ricredano sull’interpretazione troppo estensiva data al termine “gravi motivi di salute” ed i loro colleghi di altri collegi giudicanti non ne seguano le orme.

Diversamente i genitori di questo alunno, che credono di aver ottenuto una grande vittoria, e quanti altri volessero seguirne l’esempio, si renderanno conto che trattasi di una vittoria di Pirro, dal momento che questa sentenza potrebbe colpire al cuore la logica culturale con la quale da oltre 40 anni in Italia abbiamo una normativa inclusiva. Infatti l’interpretazione di questa sentenza rischia di impedire ai nostri ragazzi con gravi disabilità di poter mai entrare nella scuola dell’obbligo.

Infatti un qualunque medico o ASL non avrebbe difficoltà a certificare che ancora questi alunni non hanno acquisito i prerequisiti per accedere alla scuola dell’obbligo e, coi tempi di riflusso che corrono, anche qualche dirigente scolastico, basandosi su questa certificazione, potrebbe rigettare l’iscrizione alla scuola dell’obbligo, vedendosi confermato questo suo provvedimento da qualche organo giudicante che segua gli orientamenti di questa infausta sentenza.