Il consenso dei genitori può imporre alla scuola un insegnamento contrario alla legge? La risposta è no, lo Stato può intervenire fino a togliere ai genitori la responsabilità educativa. Viceversa, la legge può imporre un insegnamento alla scuola contro il consenso della generalità dei genitori? La risposta è no in quanto i genitori, in democrazia, possono ricorrere all’istruzione parentale e la scuola restare vuota.
I due esempi estremi rendono evidente come in democrazia il potere dello Stato si fonda sul consenso del popolo, a cui appartiene la sovranità. Anche nel caso specifico dell’educazione la Costituzione italiana da una parte afferma che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli” (art. 30), dall’altra che “è l’istruzione ad essere obbligatoria mentre la scuola è aperta a tutti” (art. 34).
In democrazia, a differenza che negli Stati totalitari, legge e consenso sono strettamente correlati e connessi: la legge deve rispettare il consenso, il consenso deve rispettare la legge.
Trovare l’equilibrio tra questi due principi non è affatto facile, tant’è che varia a seconda dei tempi, dei luoghi e della storia. Ne è riprova l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane che, da obbligatorio inizialmente per tutti, successivamente, con l’accentuarsi del pluralismo culturale e religioso del Paese, è stata affidata al consenso espresso della singola famiglia.
Non fa meraviglia se ogni volta le forze politiche si contrappongano nel definire il come garantire ad un tempo la forza della legge e la forza del consenso, come è accaduto anche con la legge sul “consenso informato preventivo”. Questa volta l’argomento al centro del dibattito sono state le “attività che riguardano temi attinenti all’ambito della sessualità” che in questi anni si sono diffuse negli istituti scolastici, suscitando contrapposizioni tra le famiglie favorevoli e quelle contrarie, tra chi le ritiene gender e chi lo nega.
Con la nuova legge il Parlamento è intervenuto e ha stabilito che “Le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la loro partecipazione” (art. 1).
La legge, poi, va oltre e aggiunge che “per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria sono escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all’ambito della sessualità” (art. 5). Confermando quanto già le Linee Guida del 2017 ribadivano che “tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere non rientrano in nessun modo né le ‘ideologie gender’ né l’insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo”. Come dire che sono escluse quelle attività, non, però, il consenso informato dei genitori, che resta ribadito in forza di molte altre disposizioni normative primarie, a partire dalla Costituzione (art. 30).
Ma è lo stesso articolo 5 ad esigerlo con la premessa: “Fermo restando quanto previsto dalle Nuove Indicazioni nazionali”, in quanto nel tradurre le indicazioni nazionali nel curricolo della singola scuola è opportuno e necessario il consenso di genitori e studenti, tacito o espresso, connaturale ad una scuola che voglia continuare ad essere democratica e pluralista. Dal momento che le nuove indicazioni nazionali ripropongono per l’infanzia e per la primaria l’educazione sessuale in senso biologico nonché l’educazione affettiva e al rispetto nelle relazioni, non possono non includere la corresponsabilità collaborativa delle famiglie. A tal proposito anche il decreto riguardante l’autonomia scolastica specifica che: “La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, … delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie”.
In sintesi il consenso informato preventivo dei genitori: nelle scuole secondarie, dove la legge dà la possibilità di scelta, garantisce trasparenza e rispetto per tutti; nelle scuole dell’infanzia e primarie contribuisce a definire con insegnanti e studenti un’educazione sessuale e affettiva condivisa e qualificata, pur nel rispetto di quanto viene escluso per legge.
In questo quadro è essenziale che l’insegnamento si fondi su contenuti scientificamente validati e non su visioni parziali o sperimentazioni improvvisate. Ogni innovazione didattica deve essere condivisa, motivata, documentata e verificata nei risultati. La libertà di insegnamento non può trasformarsi in libertà di sperimentare senza garanzie per gli studenti: quando ci si discosta in modo significativo dalle Indicazioni nazionali, ne rispondono docenti e organi collegiali. I genitori hanno il diritto di conoscere ciò che viene proposto ai figli e, se mancano trasparenza o condivisione, possono fare appello alle procedure previste dall’ordinamento.
Poiché si tratta di temi sensibili e spesso divisivi, il coinvolgimento consapevole delle famiglie è indispensabile per una convivenza scolastica serena. In una società sempre più pluralista, la scuola non può più interpretare da sola le aspettative educative: serve maggiore trasparenza e un dialogo costante. Di fronte a sfide complesse, le contrapposizioni sono deleterie. Occorre rinnovare il “patto educativo di corresponsabilità” tra scuola e famiglie, fondato su fiducia e rispetto reciproco.
In questo spirito, chiedere il consenso ai genitori non è una formalità né una minaccia alla professionalità docente, ma un atto coerente con la libertà d’insegnamento e con la libertà educativa delle famiglie, in una scuola che vuole essere davvero democratica, pluralista e rispettosa dei diritti di tutti.