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Dimissioni volontarie e revoca

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Il personale che si trova nella situazione di esubero per effetto anche del dimensionamento delle istituzioni scolastiche può presentare la domanda di cessazione anticipata dal servizio, a decorrere dal 1° settembre 1999, entro la data del 5 agosto 1999. Restano valide le domande di dimissioni volontarie presentate nei termini fissati nel D.M. 30 dicembre 1998, n. 495.
Gli uffici competenti, in base all’art. 1 del D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, sono tenuti, entro il 14 agosto 1999, a notificare agli interessati la mancata maturazione del diritto a pensione al fine di consentirgli di chiedere, entro cinque giorni dalla comunicazione, il ritiro delle dimissioni.

I docenti che hanno titolo all’immissione nei ruoli del personale direttivo ai sensi dell’art. 11 – comma 2 – della legge 3 maggio 1999, n. 124 possono revocare la domanda di dimissioni volontarie dal servizio con effetto dal 1° settembre 1999, presentate nei termini fissati dal D.M. 30 dicembre 1998, n. 495, entro la data del 31 luglio 1999.