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Dirigente per la sicurezza e preposto: caratteristiche e differenze

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Riportiamo le definizioni di dirigente per la sicurezza e preposto per evidenziarne le differenze all’interno degli organigrammi riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Definizione di dirigente per la sicurezza

Nel Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 il dirigente è definito come: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Dalla definizione riportata sopra si evince che il dirigente può avere obblighi di natura organizzativa e gestionale; comunque, anche tenendo conto dell’effettività delle sue funzioni e responsabilità, è opportuno che il dirigente per la sicurezza sia formalmente delegato dal datore di lavoro.

Tale delega, in base al dettato Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, deve avere le seguenti caratteristiche:

  • che risulti da atto scritto recante data certa;
  • che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  • che sia accettata dal delegato per iscritto;

Definizione di preposto

Il D.Lgs. 81/08 ci ha consegnato due anni or sono una definizione della figura di preposto, mancante nella legislazione previgente, nonché un elenco degli obblighi posti a carico di tale soggetto. Il preposto è ora infatti definito “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art. 2 comma 1 lett. e) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81)