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Dirigenti scolastici, il Consiglio di Stato salva il concorso

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Dopo tanta attesa è giunta la decisione del Consiglio di Stato sul concorso per dirigente scolastico indetto nel 2017.

In esito all’udienza del 15 ottobre scorso, dopo il rinvio del 12 marzo a causa dell’emergenza Covid, con due distinte sentenze (395 e 396) depositate oggi 12 gennaio, i Giudici di Palazzo Spada hanno deciso i complessivi tredici ricorsi in appello e relativi svariati atti di intervento, sia ad adiuvandum che ad opponendum, proposti contro le sentenze con cui, il 2 e 3 luglio del 2019, il Tar Lazio aveva annullato l’intera procedura concorsuale.

Il Consiglio di Stato annulla le sentenze del Tar Lazio del luglio 2019

Accogliendo alcuni dei motivi di appello proposti sia dal Ministero che da alcuni vincitori di concorso, e respingendo i motivi di appello incidentale proposti dai ricorrenti in primo grado, i Giudici di secondo grado hanno annullato le sentenze del Tar Lazio, ridando respiro ai vincitori del concorso che, sebbene in gran parte già nominati quali dirigenti scolastici, sentivano il peso della pendenza di questi giudizi che, se avessero confermato l’annullamento del concorso, avrebbe creato non pochi problemi anche alla stessa amministrazione.

I motivi dell’annullamento del concorso da parte del Tar

In esito al giudizio di primo grado, il Tar Lazio era giunto all’annullamento dell’intera procedura concorsuale sulla scorta di una ritenuta posizione di incompatibilità di alcuni componenti della commissione, la cui presenza durante i lavori della commissione plenaria avrebbe reso illegittimo l’operato della stessa e, a cascata, di tutti gli atti della procedura.

I motivi di appello accolti dal Consiglio di Stato

I Giudici di secondo grado hanno in primo luogo condiviso il motivo d’appello con cui si evidenziava l’inconfigurabilità di qualsiasi apporto nella determinazione dei criteri generali di valutazione, né da parte della commissione allargata nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, né da parte dei tre sub-commissari ritenuti incompatibili e partecipanti a tale seduta.

Esclusa l’illegittimità delle operazioni della commissione in seduta plenaria del 25 gennaio 2019

Nella motivazione delle due sentenze in commento, si legge che la griglia di valutazione era stata predisposta dal comitato tecnico scientifico e la commissione in adunanza plenaria si era limitata ad approvarla all’unanimità, senza apportarvi alcuna modifica.

Per il Consiglio di Stato è risultata quindi del tutto irrilevante la presenza di commissari asseritamente incompatibili, atteso che i criteri di valutazione sono stati interamente predisposti dal comitato tecnico scientifico e la loro approvazione si è risolta in una mera presa d’atto; i criteri di valutazione erano coerenti con il profilo professionale di dirigente scolastico, assolvendo con ciò alla funzione di garantire un trattamento valutativo omogeneo per tutti i candidati, risultando privi di anomalie tali da far pensare ad un trattamento privilegiato per uno o più candidati e peraltro interamente elaborati dal comitato tecnico; è risultato indimostrato, peraltro, che la volontà (unanime) della commissione sia stata in qualche modo influenzata.

La posizione di alcuni commissari ritenuti incompatibili

I Giudici di Palazzo Spada hanno “smontato” le sentenze del Tar anche laddove erano stati ritenuti incompatibili alcuni commissari per avere – secondo il Tar – svolto attività di preparazione al concorso.

Invero, secondo le sentenze d’appello, non è risultato provato (essendo stata ritenuta insufficiente allo scopo la documentazione prodotta) che detti commissari avessero in concreto svolto attività di preparazione per questa procedura concorsuale.

Quanto alla posizione di un commissario che rivestiva la carica di Sindaco, pur astrattamente rientrante in una ipotesi di incompatibilità prevista dalla legge, secondo i Giudici d’appello le fattispecie di incompatibilità non possono trovare un’applicazione meramente formalistica, ma occorre altresì verificare se la situazione concreta dedotta in giudizio sia stata idonea ad incidere sul giudizio della commissione medesima nel senso di orientarlo a favore di un candidato piuttosto che di un altro, dovendo sussistere elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare l’influenza che un componente della commissione possa avere esercitato in favore di alcuni candidati per avere rivestito un ruolo decisivo o significativo all’interno dell’amministrazione che indice il concorso.

Nel caso specifico tuttavia, non sono stati riscontrati elementi tali da far ritenere esservi stata alcuna incidenza sul neutrale svolgimento del concorso e, in particolare, sull’operato della commissione in seduta plenaria, per il sol fatto che un commissario ricopriva la carica di sindaco, considerato peraltro che si tratta di concorso gestito a livello nazionale, nel quale le sotto-commissioni sono state chiamate a valutare gli elaborati di candidati provenienti da tutta Italia, assegnati secondo un criterio casuale alle varie sotto-commissioni.

Infondati i motivi di appello incidentale

Se da un lato sono stati ritenuti fondati i motivi degli appelli principali, il Consiglio di Stato ha dall’altro respinto i motivi di ricorso incidentale.

Quanto al mancato rispetto della durata minima (30 min.) dei tempi di correzione, per le sentenze in commento non sono sindacabili i tempi dedicati dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso alla valutazione delle prove dei candidati, poiché, di norma, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggior o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato, essendo peraltro quella data dalla commissione plenaria, quanto alla durata della correzione, una mera indicazione di massima.

Nemmeno è stato ritenuto violato il principio di unicità della prova, per via della sospensione per la sola regione Sardegna per cause di forza maggiore, atteso che, secondo il Consiglio di Stato, irragionevole e sproporzionato si sarebbe rivelato lo slittamento della prova su tutto il territorio nazionale e non vi è stata alcuna prova in ordine all’indebito vantaggio che avrebbero fruito i concorrenti sardi in danno di tutti gli altri.

Quanto alla presunta mancanza di contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale, per i Giudici d’appello non si è verificata alcuna violazione della par condicio tra i candidati, stante la genericità della censura e la mancanza di prova dell’incidenza dell’eventuale lieve sfasamento dell’orario d’inizio sul paritario trattamento dei candidati.

Sull’asserita violazione del principio di anonimato, le sentenze in commento hanno rilevato che era una prospettazione meramente ipotetica e priva di elementi di prova, risultando dagli atti che erano state rispettate tutte le prescrizioni previste a garanzia dell’anonimato dei concorrenti.

Era stata anche rilevata la violazione del principio di separazione fra le valutazioni ‘automatiche’ e quelle discrezionali.

Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, in materia di concorsi nel pubblico impiego nessuna norma impone che le prove sottoposte a sistemi automatizzati di correzione debbano essere corrette prima di quelle involgenti valutazioni discrezionali, potendo la commissione procedere prima alla correzione delle prove ‘automatiche’, senza che sia ravvisabile il paventato pericolo di ‘inquinamento’ della correzione delle prove soggette invece a margini valutativi di natura tecnica, anche avuto riguardo all’anonimato delle prove.

Sono state ritenute generiche anche le censure in ordine alla asserita incompletezza e genericità della griglia di valutazione, apparendo i criteri stabiliti dal comitato tecnico scientifico per loro natura necessariamente ampi e generali, comunque tali da consentire un preciso ancoraggio a concetti ben individuabili, attendibili e verificabili sul piano tecnico-scientifico.

Altrettanto infondata e generica è stata ritenuta la censura relativa alle condizioni disomogenee nello svolgimento della prova e alla forte differenza della percentuale degli ammessi nelle diverse sedi territoriali, tali da ricondurre alle irregolari modalità di gestione telematica del concorso con violazione della garanzia dell’anonimato.

Altrettanto generiche e infondate sono state ritenute le censure sui quesiti, strutturati non come domande a risposta aperta ma come “casi pratici” da risolvere, nonché quelle sulla inidoneità del software o sul malfunzionamento delle postazioni informatiche, riconducibili, queste ultime, alla erronea applicazione delle impostazioni generali del programma, imputabile al singolo concorrente.

Il commento a caldo del legale

È un’ottima notizia per tutto il mondo della scuola (afferma a caldo l’avv. Fabio Rossi che ha assistito numerosi vincitori di concorso). Il rigetto, da parte del Consiglio di Stato, di tutte le censure avanzate in primo grado dai bocciati dimostra la pretestuosità dei sospetti che qualcuno ha voluto artatamente sollevare contro un concorso che – anche grazie allo svolgimento delle prove lontano dai luoghi di residenza dei candidati – è stato senz’altro il più meritocratico e il più trasparente di sempre tra quelli indetti dall’amministrazione scolastica“.

La vicenda tuttavia non si è ancora conclusa, in quanto il Tar Lazio dovrà necessariamente pronunciarsi sugli altri numerosi ricorsi non ancora decisi in primo grado, nei quali erano state sollevate ulteriori censure avverso la procedura concorsuale, non interessate dalle sentenze in commento, nonché sui numerosi ricorsi individuali proposti dai candidati non ammessi alla prova orale.

La sentenza n. 395

La sentenza n. 396