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Disoccupazione, chi beneficia di una prestazione di sostegno al reddito non deve presentare la DID online

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La DID Online (Dichiarazione di immediata disponibilità) è la dichiarazione che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona. Chi è disoccupato deve quindi fare la DID per poter usufruire dei servizi per l’inserimento nel mercato del lavoro.

La DID può essere resa in diversi modi:

– autonomamente: tramite il portale Anpal, dall’area ad accesso riservato. Chi non possiede le credenziali deve registrarsi

– tramite un intermediario (un centro per l’impiego o un patronato)

Anche le persone a rischio di disoccupazione – cioè i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento – possono rendere la DID, già durante il periodo di preavviso di licenziamento.

A seguito della DID, la persona si rivolgerà ai centri per l’impiego per stipulare un patto di servizio personalizzato, che definisce il percorso successivo e identifica le misure e i servizi più idonei alla sua collocazione nel mercato del lavoro.

Chi beneficia di una prestazione di sostegno al reddito invece non deve inserire la DID sul portale Anpal, perché la presentazione all’Inps di una domanda di Naspi, di Dis-coll, o di indennità di mobilità equivale ad aver reso la DID.