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Precari scuola: scaduto il contratto, come richiedere la NASpI? Attenzione agli errori più comuni

Con la conclusione delle lezioni e dell’anno scolastico, torna un appuntamento cruciale per decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori precari della scuola: la richiesta della NASpI. Docenti e personale ATA con contratto a tempo determinato in scadenza possono infatti accedere all’indennità di disoccupazione, ma è fondamentale conoscere regole, tempi e procedure per non perdere il diritto o ritardare i pagamenti.

Per migliaia di lavoratori della scuola, la NASpI rappresenta infatti un sostegno essenziale nei mesi estivi. Conoscere le regole e rispettare le scadenze è quindi decisivo per garantirsi continuità economica tra un contratto e l’altro.

Informarsi per tempo e agire con precisione resta la strategia migliore per ottenere il sussidio senza intoppi.

Prendendo spunto da una scheda della FLC CGIL, riepiloghiamo gli aspetti essenziali da conoscere.

Che cos’è la NASpI

La NASpI, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è un’indennità mensile erogata dall’INPS. Introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, rappresenta uno strumento di sostegno al reddito per chi perde involontariamente il lavoro.

Si tratta di una prestazione che non viene riconosciuta automaticamente: è necessario presentare domanda e rispettare specifici requisiti.

Chi può richiederla

La NASpI spetta al personale scolastico con contratto a tempo determinato, sia docenti sia ATA, che si trovi in stato di disoccupazione involontaria.

Rientrano tra i beneficiari:

  • lavoratori con supplenze brevi e saltuarie
  • incarichi fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)
  • contratti annuali con scadenza al 31 agosto

Il diritto scatta a partire dalla naturale scadenza del contratto.

I requisiti obbligatori

Per ottenere la NASpI è necessario soddisfare tre condizioni fondamentali.

Disoccupazione involontaria
Il rapporto di lavoro deve essere terminato per scadenza del contratto. Non è prevista in caso di dimissioni volontarie, salvo eccezioni come dimissioni per giusta causa o nel periodo tutelato di maternità.

Requisito contributivo
Servono almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione. I periodi già utilizzati per precedenti indennità non possono essere conteggiati di nuovo.

Stato di disoccupazione
È obbligatorio dichiarare la propria disponibilità immediata al lavoro (DID) e partecipare alle iniziative dei Centri per l’Impiego.

Durata del sussidio

La durata della NASpI varia in base alla storia contributiva del lavoratore. L’indennità viene erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi quattro anni.

Il limite massimo è di 24 mesi. Anche in questo caso, i periodi già utilizzati per precedenti prestazioni vengono esclusi dal calcolo.

Quando e come presentare la domanda

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per i contratti scolastici in scadenza il 30 giugno, il termine decorre dal 1° luglio.

Attenzione però ai tempi di invio, perché incidono direttamente sull’inizio del pagamento:

  • Domanda entro 8 giorni: la NASpI decorre dall’ottavo giorno successivo alla fine del contratto
  • Domanda dopo 8 giorni (entro 68): decorrenza dal giorno successivo alla presentazione

Presentare la domanda il prima possibile significa evitare vuoti di reddito.

I canali per fare domanda

Esistono due modalità principali per inoltrare la richiesta.

  • Online in autonomia: attraverso il portale dell’INPS, accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS. La procedura guidata consente di compilare anche la DID direttamente durante la domanda.
  • Tramite Patronato

Attenzione agli errori più comuni

Tra gli sbagli più frequenti ci sono:

  • presentare la domanda in ritardo
  • non verificare i requisiti contributivi
  • dimenticare la DID o gli obblighi con il Centro per l’Impiego.

Errori che possono compromettere il diritto o ritardare l’erogazione del sussidio.

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