Una docente X di un noto Liceo calabrese ci chiede se è normale che nel cortile della sua scuola, durante l’ora di scienze motorie, i ragazzi si radunano nelle scale antincendio a fumare la sigaretta comodamente seduti nei gradini delle scale di emergenza. La docente X resta allibita dal fatto che i docenti di scienze motorie lascino i ragazzi fumare e che non solo il personale preposto non commini le dovute multe, ma anche che la dirigente scolastica si fermi addirittura a parlare con i professori di educazione fisica mentre i ragazzi, a pochi passi da loro, fumano in gruppo numerose sigarette senza essere richiamati.
È utile sapere che con l’entrata in vigore del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, in cui è stato stabilito il divieto di fumo in tutti i locali degli edifici scolastici, comprese le scale anti-incendio, e le aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, c’è stato un serio inasprimento delle norme anti fumo nelle scuole.
La normativa antifumo nelle scuole è chiarissima, infatti con il Decreto Legge 104 del 12 settembre 2013 sulle “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” e il testo coordinato con la legge 128-13 di conversione, all’art.4 comma 2, si specifica quanto segue: “È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi (( e nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, )) comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
La legge 128/2013, che aggiorna e implementa la legge anti-fumo del 2003, vieta il fumo di sigarette, sigari e anche l’uso delle sigarette elettroniche, sia all’interno dei locali scolastici, compresi gli uffici di Presidenza, del DSGA e della Segreteria, ma anche in tutte le pertinenze della scuola ( cortili, scale antincendio, portici, palestre, campetti da gioco, giardini, mense scolastiche, uscite di emergenza, luoghi antistanti la scuola…). Quindi alla docente X possiamo dire che quello che accade, durante le ore di scienze motorie, nel noto Liceo calabrese è un atto di grave violazione della legge antifumo con ricadute sulla tutela della salute e della sicurezza dei ragazzi.
Il dirigente scolastico dovrebbe fare rispettare le norme antifumo e nel caso tali norme venissero disattese dovrebbe prendere provvedimenti. E se ha individuato un pool di docenti e Ata preposti a sorvegliare su questo aspetto ha dato seguito a quello che stabilisce la norma.
Bisogna sapere, infatti, che violare il divieto di fumo negli istituti scolastici si traduce, se individuati all’interno dell’istiuto, in un’ammenda pecuniaria che varia da 27,5 a 275 euro, che viene raddoppiata in casi particolari.
Per questo motivo, il Dirigente Scolastico nomina docenti e personale ATA come “responsabili preposti” alla vigilanza: costoro, se però non fanno rispettare le singole disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2.000 Euro.
Inoltre, tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha l’obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili Preposti individuati dal Dirigente Scolastico.
Quindi, il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal Dirigente, a norma dell’articolo 4 lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, risulta Preposto all’applicazione del divieto non può rifiutare l’incarico (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013).