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Docente esperto? Ma il Governo uscente non doveva occuparsi solo di affari correnti? Attendiamo ancora il Dpcm di attuazione della riforma scuola

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Ma l’attuale Governo in carica non doveva occuparsi dei soli affari correnti o comunque di provvedimenti aventi carattere di necessità e urgenza (decreti legge)? Da dove salta fuori allora il provvedimento normativo sul docente esperto (che beneficia di 400 euro al mese più degli altri), introdotto, a quanto ci risulta, nella bozza del decreto Aiuti bis di cui si discute ancora in queste ore a Palazzo Chigi? È vero che il decreto legge Aiuti bis, in quanto decreto legge, ha carattere di necessità e urgenza, ma la domanda che ci poniamo è: un provvedimento come quello del docente esperto, che, come spiega il nostro vice direttore Reginaldo Palermo, avrà effetti tra dieci anni, a completamento di tre percorsi triennali di formazione, a partire dagli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036 che carattere di urgenza può mai avere?

Peraltro, ce ne sarebbero di questioni urgenti da trattare nell’ambito scuola, dato che come abbiamo sottolineato più e più volte, si è ancora in attesa del Dpcm (che doveva arrivare entro luglio) di attuazione della riforma del reclutamento e della formazione docenti, quello sì urgente. In proposito, Gabriele Toccafondi, deputato di Italia Viva, ad una nostra diretta, aveva fatto notare che senza questo Dpcm sui percorsi di formazione iniziale, gli atenei restano privi delle indicazioni necessarie per mettere in piedi tutto il sistema di formazione e reclutamento. “Quindi il percorso già avviato ora va portato a termine,” aveva chiosato il componente della commissione Cultura e Istruzione alla Camera.

Insomma, come saranno strutturati in dettaglio i 60 Cfu? Come faranno i docenti che hanno conseguito i 24 crediti a integrarli? Quanto costerà il percorso abilitante per i futuri insegnanti? E che ne è delle sei riforme della scuola legate al Pnrr? A dicembre 2022 la prossima scadenza per accedere a una nuova quota di finanziamenti europei, attualmente a rischio. Tutte questioni ben più urgenti dell’introduzione di una nuova ennesima dirompente disposizione sulla scuola, peraltro da parte di un Governo uscente, un colpo di coda la cui logica è di difficile interpretazione.

Il riepilogo. Cosa definirà il Dpcm?

Il Dpcm definirà:

  • contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA, in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all’inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti formativi universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità.
  • La percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale.
  • Le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti (oltre ai 24 Cfu) eventualmente maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi.
  • Gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato, mettendo a punto il cosiddetto Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le sue modalità di verifica.
  • Le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata.
  • Gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti al percorso e la composizione della relativa commissione giudicatrice, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor.
  • costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e di svolgimento delle relative prove finali finalizzate all’abilitazione docenti.
  • Gli oneri relativi all’acquisizione dei 30 Cfu che compongono il percorso di formazione inziale per i vincitori di concorso non ancora abilitati.
  • contenuti dell’offerta formativa relativa ai 30 Cfu; le modalità di svolgimento della prova finale del percorso comprendente la prova scritta e la lezione simulata; e la composizione della commissione.
  • L’eventualità che l’accesso al concorso, fino al 31 dicembre 2024, possa essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.