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08.11.2026

Docenti di sostegno utilizzati irregolarmente per garantire le coperture d’urgenza. Circolari assurde e paradossali del ds

L’utilizzo del docente di sostegno per la copertura di una classe in cui si è assentato all’improvviso un docente, dovrebbe essere una estrama ratio che, tuttavia deve essere chiaro, si tratta di una procedura irregolare e fuori dalle norme legislative e contrattuali. Eppure alcuni dirigenti scolastici tali irregolarità non solo le attuano con continuità, ma le legalizzano con apposite circolari interne che possiamo definire assurde e paradossali.

La circolare assurda e paradossale

Una dirigente scolastica di un noto Istituto Comprensivo del Lazio, scrive una circolare con oggetto: “Disponibilità per eventuali
sostituzioni docenti di sostegno
“. Già l’oggetto della disposizione dirigenziale inserito in circolare, manifesta un’ampia illegittimità della procedura utilizzata per la sostituzione dei docenti assenti nella scuola.

La da scrive: “…tenuto conto delle esigenze organizzative della scuola, della situazione di alunni con grave disabilità, nonché delle
eventuali assenze del personale docente, tutti i docenti di sostegno sono tenuti a garantire la propria disponibilità per eventuali sostituzioni..” e prosegue elencando alcune tipologie di sostituzione da attuare durante l’orario di servizio: “in caso di compresenza con l’operatore OEPAC; -nelle ore di disponibilità risultanti dall’orario di servizio, anche se eccedenti rispetto alle ore di sostegno assegnate al singolo alunno; -in tutte le ulteriori circostanze in cui si renda necessario fronteggiare esigenze di – sostituzione, nel rispetto delle disposizioni organizzative e della normativa vigente“.

La normativa vigente sui docenti di sostegno

Partiamo con il dire, come pienamente consolidato dalla legge e dalle norme contrattuali, che il docente di sostegno è un docente dell’intera classe e non solo l’insegnante che si occupa esclusivamente dell’alunno con disabilità a lui assegnato.

Il Ministero dell’istruzione attraverso la nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 ha specificato che “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto“.

La suddetta nota è il documento ufficiale che fissa le linee guida dell’inclusione e dell’integrazione degli studenti con disabilità. In tale documento emerge in modo chiaro che quando, in modo ripetuto ed usuale, il docente di sostegno viene utilizzato per fare supplenze in altre classi, lasciando solo l’alunno disabile a cui è stato assegnato, o quando il docente di sostegno deve restare solo in classe a gestire l’intera classe con presente anche l’alunno con disabilità, allora, non solo si riduce l’efficacia del progetto di integrazione, ma addirittura si svilisce la professionalità del ruolo del docente di sostegno.

In una classe in cui c’è un alunno disabile, a cui è stato assegnato il docente di sostegno, bisogna prevedere un orario scolastico che consideri la compresenza del docente della disciplina e il docente di sostegno. Da quell’orario non è lecito derogare spostando il docente di sostegno in altre classi per fare supplenze, oppure incaricare il docente di sostegno a fare supplenza, nella stessa sua classe, per l’assenza del docente della disciplina. A tal proposito c’è la nota Miur n.9839 dell’8 novembre 2010, in cui si chiarisce che con l’alunno disabile, oltre il docente curricolare, ci deve essere contemporaneamente il docente di sostegno, così come disposto dall’orario scolastico. Nella suddetta nota si fanno esempi espliciti di come provvedere alla sostituzione del personale docente assente, con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dal comma 5 e 6 dell’art. 28 del CCNL scuola 2006/2009 (confermati nel CCNL scuola 2016-2018 e nel CCNL scuola 2019-2021), e, in subordine, mediante l’attribuzione ai docenti della scuola, su base volontaria, di ore eccedenti.

L’operatore OEPAC non è docente

L’operatore OEPAC (ex AEC), ovvero l’Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione, non ha la qualifica di docente e non può assolutamente assumere la responsabilità di vigilanza sull’intera classe o restare da solo in aula senza un insegnante presente. È utile specificare che anche se l’insegnante di sostegno è assente o non è previsto in una specifica ora di lezione, la classe non deve mai trovarsi “scoperta” dal punto di vista didattico e della vigilanza generale. In aula deve sempre esserci il docente curricolare della materia . L’OEPAC affianca il personale docente ma non lo sostituisce in alcun modo. Se si lascia solo l’operatore educativo all’interno della classe a gestire l’ora di lezione si incorre in una grave irregolarità che riguarda il principio della vigilanza degli studenti da parte del docente.

Mandare il docente di sostegno a garantire la copertura. di un docente in altra classe e lasciare l’assistente educativo solo con il docente curricolare è sicuramente meno grave ma non è legittimo. Utilizzare il docente di sostegno per coprire una supplenza in un’altra classe lasciando l’alunno con disabilità solo con l’assistente specialistico (OEPAC) costituisce una grave violazione normativa.

Il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio di Stato si sono espressi chiaramente su questa pratica (spesso usata dalle scuole per emergenza), definendola totalmente illegittima.

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