Con nota dell’11 dicembre 2025 il MIM ha chiarito la platea di personale docente che dovrà obbligatoriamente affrontare il percorso annuale di formazione e prova durante l’anno scolastico 2025-2026. L’obbligo, disciplinato dal Decreto del Ministro n. 226/2022, riguarda diverse casistiche di assunzione e progressione di carriera.
Il percorso, che include 50 ore di formazione, ha l’obiettivo di assicurare un efficace inserimento dei docenti nella comunità professionale, sostenendo il loro sviluppo.
Chi è obbligato a svolgere il periodo di prova
Sono tenuti al periodo di formazione e prova:
Docenti al primo anno con incarico a tempo indeterminato: rientrano in questa categoria tutti i docenti, inclusi quelli di religione cattolica (I.R.C.), che aspirano alla conferma in ruolo. Sono compresi i vincitori di concorso inizialmente assunti a tempo determinato e il cui contratto è stato trasformato a tempo indeterminato dopo il conseguimento dell’abilitazione.
Docenti in caso di mancato superamento o ripetizione: chi non ha potuto completare il periodo di formazione e prova negli anni precedenti, chi ha richiesto la proroga, o chi non ha superato il test finale e la valutazione negativa l’anno precedente, è tenuto a ripeterlo. In caso di ripetizione, è obbligatoria anche la partecipazione alle connesse attività formative.
Docenti assunti a seguito di passaggio di ruolo: l’obbligo è esteso ai docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo. Si specifica che, se il passaggio avviene nella scuola secondaria di secondo grado dalle classi di concorso della Tabella B a quelle della Tabella A, il periodo di formazione e prova è sempre dovuto.
Assunzioni da procedure straordinarie e concorsi PNRR: sono inclusi i docenti assunti a tempo determinato tramite le procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44. Rientrano inoltre i vincitori del concorso ordinario DPIT 2575/2023 e 3059/2024 (PNRR1 e PNRR 2) che conseguono l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025: per questi ultimi, l’anno di prova inizia dalla data di conseguimento dell’abilitazione. Anche i docenti assunti con decorrenza giuridica 01/09/2025 ed economica 01/09/2026 devono svolgere l’anno di prova, purché in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.
Per tutti i soggetti obbligati, il superamento è subordinato al servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nell’anno scolastico, di cui almeno centoventi giorni dedicati ad attività didattiche, oltre al superamento del test finale e alla valutazione positiva del percorso formativo.
Le categorie escluse dall’obbligo
Non devono, invece, svolgere il periodo di prova e formazione i docenti che:
Hanno già superato la prova nello stesso grado: sono esonerati i docenti che abbiano già svolto positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso grado di nuova immissione in ruolo, indipendentemente dal fatto che fosse su posto comune o su posto di sostegno. Non rientrano in questa esclusione i docenti della scuola secondaria di secondo grado che passano da classi di concorso della Tabella B a quelle della Tabella A.
Rientro in precedente ruolo: coloro che hanno ottenuto il rientro in un precedente ruolo in cui avevano già svolto positivamente il periodo di prova.
Docenti già in ruolo con riserva: chi era già stato immesso in ruolo con riserva, ha superato positivamente l’anno di formazione e prova, ed è nuovamente assunto per il medesimo ordine o grado.
Trasferimento di tipologia di posto o cattedra: sono esonerati i docenti che hanno ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno (o viceversa) nell’ambito dello stesso grado di istruzione, o coloro che hanno ottenuto il passaggio di cattedra all’interno del medesimo grado di scuola. L’esclusione vale anche per chi ha concluso positivamente la prova a seguito di una selezione finalizzata all’immissione in ruolo ed è successivamente immesso in ruolo su una classe di concorso dello stesso grado di scuola, ma tramite una diversa procedura selettiva.