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Docenti precari al 30 giugno: giurisprudenza consolidata sui ricorsi per ferie non godute

Negli ultimi anni si è affermato con forza il diritto dei docenti precari con contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) a ottenere il pagamento delle ferie maturate e non godute. La prassi amministrativa considerava, fino a poco tempo fa, queste ferie automaticamente “godute” durante le sospensioni delle lezioni (es. vacanze natalizie ed estive), impedendo di fatto ai supplenti di monetizzarle. Tale pratica è stata però contestata in sede giudiziaria, trovando riscontro positivo sia a livello europeo sia nazionale. In altre parole, se un lavoratore della scuola a termine non ha fruito delle ferie, ha comunque diritto a un indennizzo economico per quei giorni non goduti.

Giurisprudenza favorevole e consolidata in Cassazione e nei tribunali

La Corte di Cassazione è intervenuta più volte per chiarire la questione, consolidando un orientamento favorevole in favore dei docenti precari. In particolare, con l’ordinanza n. 11968/2025 del 7 maggio 2025 la Cassazione ha ribadito che, in assenza di un formale invito a fruire delle ferie da parte del dirigente scolastico, il lavoratore a termine ha diritto all’indennità sostitutiva per i giorni non goduti.  

Devono verificarsi due condizioni cumulative: (1) la scuola deve aver invitato formalmente il docente a utilizzare entro giugno le ferie maturate durante i periodi di sospensione; (2) deve averlo avvisato in modo chiaro che, se non fa richiesta, perderà sia le ferie sia la relativa indennità. In mancanza di questa duplice comunicazione, qualsiasi decurtazione automatica delle ferie è illegittima e il docente conserva il diritto a essere pagato per i giorni maturati. Questo orientamento è conforme anche al diritto europeo: la Corte di Giustizia UE ha stabilito che un lavoratore non può essere penalizzato per non aver chiesto le ferie se il datore di lavoro non lo ha informato adeguatamente del rischio di perderle.

Ormai si registra una moltitudine di sentenze favorevoli in tutta Italia. Decine di Tribunali del Lavoro, da Milano a Napoli, da Bologna a Palermo, hanno dato ragione ai precari, riconoscendo che tutti i docenti con supplenza al 30 giugno possono ottenere la monetizzazione delle ferie non godute.

Casi di successo: risarcimenti ottenuti dai supplenti al 30 giugno

Sono numerosi i casi concreti in cui i giudici hanno condannato il Ministero dell’Istruzione a risarcire i docenti precari per le ferie non godute. Di seguito alcune sentenze esemplari che testimoniano questo orientamento ormai prevalente:

– Tribunale di Milano (sentenza n. 1756/2025): accolto il ricorso di un docente precario (patrocinato dallo studio legale degli avv.ti Giannattasio) e Ministero condannato a pagare un ingente importo per diverse annualità di ferie mai usufruite. In un altro caso analogo a Milano è stata riconosciuta la somma record di circa 11.000€ in favore di un docente precario, a titolo di indennità per sei anni di supplenze fino al 30 giugno.

– Tribunale di Napoli (sentenza n. 4670/2025): riconosciuto il diritto dei precari alla monetizzazione, con condanna del Ministero a risarcire i docenti per le ferie assegnate d’ufficio senza possibilità di fruirne.

– Corte d’Appello di Torino (sentenza n. 24/2025): ribaltando la decisione di primo grado, la Corte ha riconosciuto al ricorrente (supplente annuale al 30/6) il diritto a un sostanzioso indennizzo economico, condannando il Ministero a pagare le ferie non godute.

– Altre pronunce favorevoli: Tribunali di Grosseto (sent. n. 201/2025), Roma (n. 6891/2025), Asti (n. 100/2025), Bologna (n. 648/2025) e Parma (n. 227/2025) – tutti hanno emesso sentenze analoghe che confermano l’indennità dovuta ai supplenti con contratto al 30 giugno per le ferie non fruite. In alcuni di questi ricorsi risultati vittoriosi (spesso promossi dagli avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio di Giustizia Scuola), gli importi riconosciuti superano i 1.500€ per ogni anno scolastico, permettendo ai docenti di recuperare le somme relative alle supplenze svolte negli ultimi anni.

Chi può fare ricorso e come procedere

Hanno diritto a presentare ricorso tutti i docenti precari che negli ultimi 10 anni abbiano lavorato con almeno un contratto di supplenza fino al 30 giugno. È importante sottolineare che il ricorrente non deve aver volontariamente chiesto di andare in ferie durante le sospensioni né aver ricevuto i dovuti avvisi sulla perdita del diritto.

In conclusione, la giurisprudenza si è ormai consolidata a favore dei precari con contratto al 30 giugno. Chi non ha potuto godere delle ferie maturate – e non è mai stato formalmente invitato a farlo con avviso delle conseguenze (perdita del diritto ad ottenere la monetizzazione) – può agire in giudizio per ottenere la relativa indennità. Gli importi in gioco non sono trascurabili (circa 1.500€ per ciascun anno scolastico maturato) e vale quindi la pena valutare un’azione legale. Per maggiori dettagli sulle procedure da seguire e per ricevere assistenza, il sito Giustizia Scuola (👉 https://giustiziascuola.com/ricorso-per-ottenere-il-pagamento-delle-ferie-non-godute/ ) mette a disposizione i riferimenti degli avvocati e le istruzioni per aderire al ricorso.

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