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Docenti sempre in servizio anche se le lezioni sono terminate: vietato metterli in ferie d’ufficio, lo dice la Cassazione – VIDEO

L’avvocato Nicola Zampieri, esperto di diritto scolastico, spiega alla ‘Tecnica della Scuola’ perché i dirigenti scolastici “in nessun caso possono collocare automaticamente in ferie i dipendenti durante i periodi di sospensione o interruzione delle lezioni: in assenza di espressa istanza, il dipendente anche in quei periodi deve considerarsi in servizio”. Lo si evince anche dall’importante sentenza della Cassazione, la n. 18590 emessa dalla sezione Lavoro: un chiaro limite che pone la Corte Suprema è stato quello relativo al fatto che “è sempre necessario un avviso”. Secondo Zampieri, per chi vuole recuperare i soldi delle ferie sottratte d’ufficio “la prima cosa da fare è inviare subito la lettera interruttiva della prescrizione: le ferie hanno prevalentemente natura transitoria e quindi si prescrivono in dieci anni. Fra l’altro il termine di prescrizione va allungato di un anno, poiché il termine decorre dalla cessazione dell’ultimo rapporto”.

L’intervista

Avvocato Zampieri, un mese fa c’è stata un’importante sentenza della Cassazione, la n. 18590 emessa dalla sezione Lavoro, la Corte si è espressa in maniera abbastanza chiara, ma c’è bisogno di un’interpretazione: ci vuole dare la sua?

Vi sono, innanzitutto, ancora dei casi in cui le ferie possono essere in qualche modo reclamate e recuperate attraverso un ricorso. Sì certo con la sentenza 18590 del 2026 la Cassazione ha posto dei paletti, cioè ha detto chiaramente che in nessun caso il ministero dell’Istruzione e quindi i dirigenti scolastici possono collocare automaticamente in ferie dipendenti o presumere praticamente il fatto che siano a tutti gli effetti in ferie durante i periodi di sospensione o interruzione delle lezioni. Cosa c’è di nuovo praticamente rispetto a prima? La Corte di Cassazione ha definitivamente statuito che, in assenza di un’espressa istanza di ferie, non è possibile considerare in alcun modo le ferie da prendere. Stesso riferimento normativo agli articoli 13 e 19 del contratto collettivo del 2007: l’articolo 19, con riferimento ai docenti a tempo determinato, prevede espressamente che le modalità di fruizione delle ferie sono disciplinate dall’articolo 13, cioè le stesse disposizioni che valgono per i docenti a tempo determinato.

Possiamo fare qualche esempio?

L’articolo 13 chiarisce che è possibile essere considerati in ferie, quindi a tutti gli effetti assentarsi dal lavoro solo nell’ipotesi in cui il dipendente abbia formato un’esplicita richiesta di ferie e il dirigente scolastico l’abbia autorizzato in base a questo principio. La Corte di Cassazione ha coordinato il comma 54 dell’articolo 1 della Legge 228 del 2012 con le disposizioni contrattuali, riconoscendo corretta la nostra tesi, cioè il fatto che, in assenza di espressa istanza, il dipendente in tutti i periodi di sospensione o interruzione delle lezioni deve considerarsi in servizio.

Questo cosa comporta?

Comporta innanzitutto che durante le vacanze di Pasqua, Natale e Carnevale, il dipendente continua a maturare le ferie in quanto è a tutti gli effetti in servizio. La linea di compromesso però assunta dalla Cassazione è che purtroppo il dipendente comunque, nel periodo che va dal 1.º settembre fino alla fine delle lezioni, ha il diritto delle ferie. Quindi, qualora non richieda le ferie già maturate nel mese precedente, all’inizio di ciascuna sospensione delle lezioni. Per cui, dando l’esempio più classico dell’inizio dell’interruzione della pausa relativa alle vacanze di Natale a tutti gli effetti, le ferie già maturate e non richieste devono essere in qualche modo compensate e ritenute praticamente non monetizzabili, in quanto la mancata fruizione è imputabile al dirigente stesso.

E le ferie non utilizzate?

Le ferie, invece, che non sono state maturate a tutti gli effetti, possono essere richieste e quindi sono vere. In un caso concreto, se per esempio il docente è stato assunto nel mese di dicembre, non avendo maturato un giorno di ferie, non può subire alcuna decurtazione. Se invece il docente ha iniziato a lavorare fino a settembre, potrà appunto ottenere una decurtazione pari a tutti i giorni maturati fino all’inizio delle ferie stesse. L’altro limite che pone la Cassazione è quello relativo al fatto che è sempre necessario un avviso: può essere normativo, nel senso appunto che il comma 54, l’articolo uno della legge 228 1012 rinvia i calendari scolastici regionali quindi tramite il rinvio operato dal legislatore. Si deve ritenere quindi che l’avviso contenuto nel calendario scolastico regionale, quindi non d’istituto ma solo regionale a tutti gli effetti, può essere equiparato praticamente all’avviso scolastico.

Come ci si comporta per i giorni di stop decisi delle singole scuole?
Nei giorni invece di ferie previsti nei calendari istituto oppure ricompresi tra la fine lezioni e il 30 giugno, invece, è necessario sempre l’avviso dirigenziale. L’invito formale, il dirigente stesso a richiedere le ferie e il contestuale avviso che la mancata richiesta delle ferie comporta la decadenza sia delle ferie stesse che dell’indennità successiva.

Avvocato, cosa deve fare un insegnante che si sente privato del diritto delle ferie e che quindi intende impugnare la cancellazione d’ufficio delle stesse?

La prima cosa da fare è inviare subito la lettera interruttiva della prescrizione: le ferie hanno prevalentemente natura transitoria e quindi si prescrivono in dieci anni. Quindi, il docente attualmente può richiedere gli ultimi dieci anni di fruizione delle ferie. Fra l’altro il termine di prescrizione va allungato di un anno, nel senso appunto che il termine professione decorre dalla cessazione dell’ultimo rapporto. Faccio un esempio concreto: se ho un contratto fino al 20 maggio e poi una proroga del contratto stesso fino al 30 giugno, il termine della prescrizione decorre dal 28 giugno e non dall’inizio, quindi sostanzialmente si va indietro di undici anni al posto dei dieci anni.

Chi porta avanti il ricorso?

Ovviamente bisogna rivolgersi a un legale esperto per rivendicare le somme, anche perché purtroppo dopo la sentenza della Cassazione il Ministero continua a disconoscere questo diritto non sapendo che gli conviene economicamente pagare le spese legali, piuttosto che procedere d’ufficio alla monetizzazione delle ferie di tutti i dipendenti che hanno tolto le ferie stesse. Quindi, è essenziale evitare la prescrizione, poi quindi rivolgersi allo studio legale per azionare in giudizio la pretesa stessa.

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