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Domanda di pensionamento. Rifiuto o ritardo nell’accoglimento

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Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, quindi entro il 30 novembre, l’amministrazione comunica ai soggetti interessati l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni.

Motivi del rifiuto

La domanda di pensionamento può essere rifiutata da parte dell’INPS per i seguenti motivi:

  • insufficiente contribuzione richiesta per il pensionamento;
  • in caso di cumulo contributivo presso casse diverse per cui l’ammontare della contribuzione diventa insufficiente;
  • eventuale errore nell’estratto conto contributivo

Motivi del ritardo

Il ritardo dell’accoglimento della domanda di pensione può avvenire nel caso in cui il dipendente abbia in corso un procedimento disciplinare, nel qual caso l’accoglimento della domanda è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento di chiusura del suddetto procedimento.

Presentazione della domanda

Il decreto 238 dell’otto settembre 2022 fissa al 21 ottobre la data entro la quale il personale scolastico può presentare domanda:

  • di pensionamento
  • di revoca qualora l’avesse già presentata
  • di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo;
  • di trasformazione in part-time del servizio

Requisiti per presentare la domanda

Può presentare domanda volontaria di pensionamento entro la data suddetta, con effetti dal 1° settembre 2023, il personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, per uno dei seguenti motivi:

  • raggiungimento del massimo di servizio;
  • dimissioni volontarie.

Accertamento diritto a pensione

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà eseguito da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta Ministero dell’Istruzione/INPS.

Accoglimento della domanda

L’accoglimento della domanda avviene per:

  • collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio,
  • per dimissioni volontarie,
  • o per trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo per quest’ultimo caso non necessita specifico provvedimento formale.