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DSGA, mancano in un terzo delle scuole. Che fine ha fatto il concorso?

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Sul fronte concorso Dsga si registra, purtroppo, calma piatta. Eppure, la legge di bilancio 2018 ha previsto all’interno del pacchetto relativo alla scuola, l’emanazione, entro il 2018, dopo oltre 15 anni di attesa, del concorso per DSGA.

Allo stato attuale però tutto tace e con l’anno scolastico appena concluso e quello nuovo non molto distante, l’ipotesi di un altro anno scolastico senza direttori delle segreterie amministrative non piace a nessuno. Tanto ai nuovi aspiranti, ma nemmeno agli assistenti amministrativi che da anni rivestono il ruolo di Dsga.

Dov’è finito il concorso?

Il coordinamento D.S.G.A F.F. , chiede a tal proposito un incontro urgente al Ministero per discutere della procedura concorsuale.
Per il coordinamento, è necessaria l’indizione di una procedura selettiva, distinta da quella ordinaria, per gli Assistenti Amministrativi che da anni svolgono la funzione da incaricati, anche eventualmente con le modalità già utilizzate nella progressione verticale del 2010, che avrebbe dovuto avere cadenza biennale, ma che non è stata più messa in atto.

Tale procedura, come riportano gli ATA, dovrà valorizzare soprattutto il servizio da DSGA già svolto, i titoli culturali e l’eventuale idoneità conseguita nella precedente procedura del
2010, la titolarità di prima e/o seconda posizione economica, la formazione per il profilo da DSGA effettuata nei periodi di servizio svolti nel medesimo profilo cosi come richiesto dall’Amministrazione, anzianità di servizio, ecc. con attribuzione di punteggi congrui per ciascuna fatti specie seguendo criteri oggettivi.

Di conseguenza, la graduatoria finale potrebbe essere utilizzata, oltre che per le immissioni nei ruoli, anche come graduatoria permanente da cui attingere per le eventuali sostituzioni.

LA RICHIESTA DSGAff

I posti vacanti: circa un terzo delle scuole senza Dsga

Il coordinamento ricorda proprio la necessità di indizione di un concorso a partire dai posti vacanti nell’ultimo anno scolastico: sono circa 1.700 e dal primo settembre 2018 arriveranno a circa 2.400 (il 30% dell’intero organico).

ATA utilizzati come Dsga

DSGAff pone proprio l’accento sulla necessità di valorizzare gli ATA utilizzati in questi anni come direttori. Oltre la proposta già riportata, quello che si vocifera è che al prossimo concorso potranno partecipare tutti gli assistenti amministrativi che possono vantare e documentare 36 mesi di servizio come Dsga.
Si tratta di un’apertura importante oltre che legittima, dato che sono moltissime le scuole che utilizzano da anni personale amministrativo nel ruolo superiore di “segretario”.

Chi è il DSGA?

In qualsiasi istituzione scolastica è presente il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Si tratta della figura di direzione più importante e con le maggiori responsabilità dopo il Dirigente Scolastico. Come si può leggere anche nella Tabella A del CCNL 29/11/2007 il profilo del DSGA rientra nell’Area D del personale ATA.

Le sue attività sono principalmente di tipo amministrativo, contabile e direttivo.

Il DSGA è tenuto a svolgere 36 ore settimanali, da gestire con autonomia e flessibilità durante la settimana lavorativa, con una retribuzione base, escludendo indennità, retribuzioni accessorie e anzianità, è di 1.853,23 €.

Per diventare DSGA tramite concorso, bisogna avere uno di questi titoli di studio:

Laurea in Giurisprudenza,

Laurea in Scienze politiche, sociali o amministrative;

Laurea in Economia e commercio;

Diploma di Laurea specialistica (LS 22, 64, 71, 84, 90 e 91) o Laurea Magistrale (LM) corrispondente a quelle specialistiche (ai sensi della tabella allegata al DI 9 luglio 2009).

Chi sostituisce il DSGA in caso di assenza?

In redazione arriva una domanda in merito al personale ATA, ovvero, chiedono come viene sostituito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) quando questo è assente.
La risposta viene si può ricavare dall’’art. 56, comma 4 del CCNL del 29.11.2007, in cui viene esplicitato che il DSGA, nei casi di assenza, deve essere sostituito dal coordinatore amministrativo e, nel caso di mancanza di quest’ultimo, a sostituire il direttore sarà l’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47 del CCNL su citato, così come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale del personale ATA del 25.07.2008.

Lo stesso comma 4 dell’’art. 56, stabilisce che l’eventuale sostituzione del coordinatore o dell’assistente amministrativo  avviene secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze.

Tali disposizioni sono contenute nel D.M. n. 430 del 2000 Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”.