
Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 30 aprile è stato esaminato uno schema di disegno di legge in materia di “consenso informato in ambito scolastico”, relativo ad attività di educazione sessuale a scuola, su iniziativa del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.
Il ddl “in materia di consenso informato in ambito scolastico” prevede che i genitori siano informati sui corsi che la scuola intende realizzare anche con soggetti esterni in ambito sessuale e che diano il loro assenso scritto. La norma nasce dall’esigenza di evitare che le famiglie non siano rese partecipi di scelte educative che vanno al di là di quanto rientra nella ordinaria didattica.
Cosa c’è scritto nel ddl?
Si tratta di un disegno di legge ordinario, “Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico” (2423). Ieri, 17 giugno, è partito l‘esame in Commissione Cultura alla Camera, con il relatore Rossano Sasso. Ecco cosa riportato dal dossier presente sul sito della Camera.
L’obiettivo principale è garantire che le famiglie o gli studenti maggiorenni siano informati tempestivamente e accuratamente, esprimendo il consenso informato preventivo, in forma scritta, per le attività extracurricolari e gli ampliamenti dell’offerta formativa che trattino temi di ambito sessuale.
I tre articoli
L’articolo 1 del disegno di legge stabilisce che le istituzioni scolastiche devono richiedere tale consenso, previa messa a disposizione del materiale didattico da utilizzare. A tal fine, il Patto educativo di corresponsabilità deve essere adeguato a queste disposizioni. Per le attività extracurricolari che toccano la sessualità, il consenso deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente l’attività, specificando finalità, obiettivi, contenuti e modalità, nonché l’eventuale presenza di esperti esterni. Gli studenti che non aderiscono a queste attività si astengono dalla frequenza. Per quanto riguarda l’ampliamento dell’offerta formativa su temi di sessualità, anch’esso richiede consenso preventivo, ma in caso di mancata adesione, la scuola è tenuta a garantire attività formative alternative, sempre comprese nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF). Un punto cruciale dell’articolo 1 è la disposizione, al comma 4, che esclude le attività didattiche e progettuali su temi sessuali per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, pur mantenendo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali vigenti o in bozza, che includono per la scuola primaria l’obiettivo di “acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità”. Questa esclusione è ispirata al principio di tutela dell’interesse superiore del minore e della funzione educativa primaria della famiglia. Il PTOF, introdotto dalla legge 107 del 2015, è il documento programmatico fondamentale che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa delle scuole e viene elaborato dal collegio dei docenti e approvato dal consiglio d’istituto.
Il disegno di legge prosegue con l’articolo 2, che disciplina il coinvolgimento di soggetti esterni nelle attività scolastiche, sia curricolari che extracurricolari. Tale coinvolgimento è subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all’approvazione del consiglio di istituto. Il collegio dei docenti ha il compito di definire i criteri per la selezione di questi esperti, basandosi sulla valutazione dei loro titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell’intervento. È fondamentale anche valutare la coerenza con la finalità educativa e l’adeguatezza al livello di maturazione e all’età degli studenti, garantendo così la qualità delle attività formative e la tutela degli studenti. Il collegio dei docenti è composto da tutto il personale docente e presieduto dal dirigente scolastico, con potere deliberante sulle questioni didattiche. Il consiglio di istituto, invece, è l’organo che rappresenta tutte le componenti della comunità scolastica e ha il compito di indirizzare e deliberare su questioni organizzative, amministrative e finanziarie, approvando il bilancio e decidendo l’impiego delle risorse.
Infine, l’articolo 3 include una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che l’attuazione delle disposizioni del disegno di legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le amministrazioni competenti devono provvedere con le risorse già disponibili a legislazione vigente.-