Home Sicurezza ed edilizia scolastica Efficientamento energetico scuole, cosa c’è da sapere

Efficientamento energetico scuole, cosa c’è da sapere

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Gli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare italiano, e soprattutto quello degli edifici scolastici, per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione europea e dal nostro “Piano Nazionale Integrato per il Clima e l’Energia” (PNIEC) per il periodo 2021-2030, si possono sintetizzare in:

  • uso di energia da fonti rinnovabili che deve passare dal 20% fissato per il 2020 al 32% per il 2030;
  • efficienza energetica che deve passare dal 20% previsto per il 2020 al 32,5% per il 2030;
  • riduzioni di gas a effetto serra dal -20% del 2020 al -40% nel 2030.

Tipi di intervento di efficientamento energetico nelle scuole

Gli interventi possono essere di natura strutturale e riguardare ad esempio la ristrutturazione dell’edificio, con l’isolamento delle pareti perimetrali interne (tramite incollaggio di pannelli isolanti) ed esterne (con un cappotto isolante da applicare sulla facciata).

Altri interventi possibili in quest’ambito sono l’inserimento di materiale isolante nell’intercapedine, l’isolamento delle coperture (tetti e solai) e la riduzione delle dispersioni di calore dalle finestre.

Un’altra tipologia di efficientamento energetico riguarda la sostituzione o modifica degli impianti esistenti, attraverso l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, come impianti solari termici (abbinati magari a tecnologie di solar cooling per la produzione di aria climatizzata), caldaie a condensazione o stufe e camini a biomassa.

Chi sono i contribuenti che possono accedere agli incentivi

A questi incentivi possono accedere i contribuenti che possiedono l’immobile a qualsiasi titolo, quindi:

  • le persone fisiche: proprietario, inquilino, soggetti in comodato o condòmini (per interventi sulle parti comuni condominiali) il familiare convivente con il detentore del titolo;
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • i titolari di reddito d’impresa ma solo relativamente ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa