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Aggiornato il 17.03.2026
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Elenchi regionali docenti, nuova procedura: decreto in arrivo? Il Cspi esprime parere

Da quest’anno, come abbiamo scritto, secondo quanto disposto dal decreto 45 del 2025 convertito in legge 79, esiste una nuova procedura, l’iscrizione negli elenchi regionali per l’assunzione in ruolo dall’anno scolastico 2026/2027.

Si tratta di un apposito elenco regionale, (costituito annualmente), da cui si dovrà attingere, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente. Il decreto doveva essere emanato entro il 31 dicembre 2025, ma ancora non è stato pubblicato nulla.

Le novità

Ci sono però delle novità. Come riporta Cisl Scuola, nell’adunanza plenaria svoltasi ieri, 16 marzo, in modalità telematica, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso all’unanimità il proprio parere – che si sostanzia nelle osservazioni, nelle considerazioni e nelle proposte elaborate – riguardo allo schema di decreto ministeriale recante la “Costituzione degli elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l’anno scolastico 2026/2027“.

Il CSPI, in particolare:

  • ritiene positiva la costituzione degli elenchi regionali, come ulteriore possibilità a cui attingere per le procedure inerenti al reclutamento, e l’opportunità di utilizzare per questo gli stessi aspiranti candidati già qualificati in quanto risultati idonei in precedenti selezioni concorsuali;
  • chiede – rilevando che lo schema di decreto prevede lo scorrimento degli elenchi regionali secondo l’ordine cronologico di indizione delle procedure concorsuali sostenute dai candidati e che gli stessi siano graduati negli elenchi sulla base del voto della prova scritta e della prova orale e che l’iscrizione negli elenchi sia prevista in un’unica regione (anche diversa da quella in cui si è effettuato il concorso) – che sia riconosciuta agli aspiranti che hanno svolto il concorso nella regione nella quale richiedono anche l’iscrizione negli elenchi, la precedenza rispetto agli aspiranti che hanno svolto il concorso in altra regione;
  • evidenzia la necessità di trasparenza e certezza sui posti effettivamente vacanti e disponibili nelle singole regioni su cui è possibile assumere a tempo indeterminato;
  • ritiene opportuno istituire un monitoraggio nazionale sull’utilizzo degli elenchi regionali, al fine di prevenire disparità territoriali e garantire omogeneità nell’attuazione della norma istitutiva;
  • rileva, infine, utile estendere la possibilità di iscrizione agli elenchi in questione ai candidati al concorso indetto con Decreto Dipartimentale n. 510 del 23.4.2020, al momento esclusi a causa del fatto che l’esame si superava con l’effettuazione della sola prova scritta.

In attesa del decreto

La mancata pubblicazione del decreto non dovrebbe impedire la formazione delle graduatorie regionali, a condizione che sia pubblicato in tempo utile al fine di dare il tempo agli USR di elaborare le graduatorie per classe di concorso e per tipologia di posto, da cui attingere, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027.

Il decreto ministeriale da adottare annualmente entro il 31 dicembre di ciascun anno dovrà definire:
• Le modalità di costituzione degli elenchi regionali;
• Il funzionamento e l’aggiornamento dell’elenco, il cui ordinamento interno deve seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti e l’ordine del punteggio ottenuto.

Chi può iscriversi?

Possono iscriversi negli elenchi regionali, a domanda, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria.

Sono esclusi dalla possibilità di fare domanda tutti coloro che sono già di ruolo o che hanno in corso una nomina finalizzata al ruolo. La costituzione degli elenchi regionali è prevista anche per l’insegnamento di educazione motoria nella primaria, in questo caso senza fasce cronologiche essendo stato bandito un unico concorso.

Come funzionerà?

Ci si potrà iscrivere in una sola regione, che potrà anche essere diversa da quella in cui si è effettuato il concorso. Per chi vanta idoneità in più concorsi relativi anche ad altre classi di concorso o a diverse regioni, la regione prescelta sarà dunque una sola.

Come fare domanda?

Considerata l’istituzione del Portale Unico del Reclutamento, la domanda sarà certamente presentata in modalità telematica entro il diciannovesimo giorno successivo all’emanazione del decreto ministeriale.

Secondo le disposizioni indicate all’art. 2 del decreto 45 il conferimento del contratto a tempo indeterminato, avviene secondo il seguente ordine:
Vincitori di concorso;
Candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso;
Elenchi regionali costituiti con i docenti che ne fanno domanda.

Destinatari del ruolo

I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, hanno la possibilità di rinunciare alla sede entro cinque giorni e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, non oltre il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento.
I docenti, stipuleranno un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, se privi di abilitazione che dovranno conseguire entro l’anno scolastico al fine di evitare la perdita del diritto all’immissione in ruolo.

Accettazione sede

L’accettazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e di ottenere incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre.

La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati è considerata, d’ufficio, come rinuncia alla nomina, determinando la decadenza dall’incarico conferito e la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.

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