Da quest’anno, come abbiamo scritto, secondo quanto disposto dal decreto 45 del 2025 convertito in legge 79, esiste una nuova procedura, l’iscrizione negli elenchi regionali per l’assunzione in ruolo dall’anno scolastico 2026/2027.
Si tratta di un apposito elenco regionale, (costituito annualmente), da cui si dovrà attingere, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente. Il decreto doveva essere emanato entro il 31 dicembre 2025, ma ancora non è stato pubblicato nulla.
Ci sono però delle novità. Come riporta Cisl Scuola, nell’adunanza plenaria svoltasi ieri, 16 marzo, in modalità telematica, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso all’unanimità il proprio parere – che si sostanzia nelle osservazioni, nelle considerazioni e nelle proposte elaborate – riguardo allo schema di decreto ministeriale recante la “Costituzione degli elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l’anno scolastico 2026/2027“.
Il CSPI, in particolare:
La mancata pubblicazione del decreto non dovrebbe impedire la formazione delle graduatorie regionali, a condizione che sia pubblicato in tempo utile al fine di dare il tempo agli USR di elaborare le graduatorie per classe di concorso e per tipologia di posto, da cui attingere, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027.
Il decreto ministeriale da adottare annualmente entro il 31 dicembre di ciascun anno dovrà definire:
• Le modalità di costituzione degli elenchi regionali;
• Il funzionamento e l’aggiornamento dell’elenco, il cui ordinamento interno deve seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti e l’ordine del punteggio ottenuto.
Possono iscriversi negli elenchi regionali, a domanda, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria.
Sono esclusi dalla possibilità di fare domanda tutti coloro che sono già di ruolo o che hanno in corso una nomina finalizzata al ruolo. La costituzione degli elenchi regionali è prevista anche per l’insegnamento di educazione motoria nella primaria, in questo caso senza fasce cronologiche essendo stato bandito un unico concorso.
Ci si potrà iscrivere in una sola regione, che potrà anche essere diversa da quella in cui si è effettuato il concorso. Per chi vanta idoneità in più concorsi relativi anche ad altre classi di concorso o a diverse regioni, la regione prescelta sarà dunque una sola.
Considerata l’istituzione del Portale Unico del Reclutamento, la domanda sarà certamente presentata in modalità telematica entro il diciannovesimo giorno successivo all’emanazione del decreto ministeriale.
Secondo le disposizioni indicate all’art. 2 del decreto 45 il conferimento del contratto a tempo indeterminato, avviene secondo il seguente ordine:
• Vincitori di concorso;
• Candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso;
• Elenchi regionali costituiti con i docenti che ne fanno domanda.
I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, hanno la possibilità di rinunciare alla sede entro cinque giorni e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, non oltre il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento.
I docenti, stipuleranno un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, se privi di abilitazione che dovranno conseguire entro l’anno scolastico al fine di evitare la perdita del diritto all’immissione in ruolo.
L’accettazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e di ottenere incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre.
La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati è considerata, d’ufficio, come rinuncia alla nomina, determinando la decadenza dall’incarico conferito e la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.