L’art. 18 comma 2 del decreto PNRR approvato l’8 aprile dalla camera con voto di fiducia, introduce delle novità in merito di reclutamento dei docenti, modificando l’art. 399 del T.U. 297 del 1994 inserendo il comma 3 ter con il quale, dando seguito al decreto 45, ha previsto l’accesso al ruolo attraverso gli elenchi regionali che dovrebbero essere costituiti prima dell’inizio dell’anno scolastico 2026/2027.
Da quanto si evince dal contenuto della riforma, sembrerebbe esserci la volontà, nel rispetto della scadenza del PNRR, di semplificare le procedure, ridurre il precariato attraverso l’ampliamento della platea degli aspiranti al ruolo e soprattutto dare più valore al merito attraverso la valutazione delle prove concorsuali.
Possono fare domanda per iscriversi negli elenchi regionali i docenti che hanno superato le prove concorsuali banditi a decorrere dal 2020 in poi, includendo anche ai candidati risultati idonei alla prova scritta della procedura straordinaria per i docenti della scuola secondaria bandita nel 2019.
La norma nel dettare le disposizioni in merito alla costituzione e all’ordine con cui i docenti saranno collocati negli elenchi regionali al fine delle immissioni in ruolo, prevede il seguente ordine criterio generale:
Prioritariamente l’ordine cronologico dei concorsi e per ogni concorso l’ordine con il quale i candidati sono inseriti con il punteggio complessivo data dalla somma conseguita nella prova scritta e nella prova orale, senza la valutazione dei titoli;
Gli elenchi dei candidati per ogni concorso saranno suddivisi in due sezioni distinte:
• La prima sezione formata dai candidati che presentano la domanda per la stessa regione in cui hanno superato il concorso;
• La seconda sezione formata dai candidati che presentano la domanda per l’iscrizione in elenchi regionali diversi dalla regione in cui hanno superato il concorso.
Alla luce delle innovazioni effettuate dal decreto 45 del 2025 e dalle successive modifiche all’art. 399 del decreto legislativo 297 del 1994, l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola di ogni ordine e grado dovrebbe aver luogo secondo il seguente ordine:
• 50% dei posti autorizzati da Graduatorie a esaurimento (GAE); qualora dovessero essere esaurite, la quota sarebbe spostata sui concorsi;
• 50% da Graduatorie di Merito (GM) dei concorsi, all’interno di ogni graduatoria concorsuale si procede con il conferimento del ruolo prima ai vincitori e dopo agli idonei fino al 30% dei posti banditi;
• I posti residuati andrebbero ai docenti inseriti negli elenchi regionali secondo l’ordine sopra descritto.