
Domenica 26 maggioĀ in tutto il territorio nazionale si svolgono leĀ Elezioni per il Parlamento europeoĀ e, contestualmente, in molti comuni anche quelleĀ amministrative, nonchĆ© regionali per il Piemonte: lāeventuale turno di ballottaggio tra i candidati-sindaci avverrĆ , invece domenica 9 giugno.
Ecco una scheda molto dettagliata realizzata dalla Flc Cgil con tutti i casi possibili per quanto riguarda la chiusura della scuola.
Ricordiamo che il personale docente e ATA in servizio presso una scuola il cui edificio non ĆØ sede di seggio ĆØ obbligato a svolgere la normale attivitĆ didattica e lavorativa.
Chiusura totale della scuola
Nel caso in cui tutta la scuola (con unica sede) venga chiusa per la consultazione elettorale, tutte le attività di quella scuola sono sospese, gli alunni rimangono a casa e nessun lavoratore, sia esso dirigente scolastico, DSGA, docente o ATA, è tenuto a prestare servizio, né a recuperare le ore non svolte.
Se la consegna della scuola avviene al termine della sessione antimeridiana, quindi si effettua la chiusura dellāedificio a partire dal pomeriggio, non hanno obblighi di servizio i lavoratori (docenti e ATA) impegnati in quella fascia oraria, nĆ© sono tenuti ad anticipare o restituire la mancata prestazione.
Qualora subentrino āesigenze di funzionamentoā, ad esempio in sostituzione di personale assente alla mattina, il dirigente disporrĆ i provvedimentiĀ secondo quanto previstoĀ nel contratto integrativo di istituto.
Chiusura di una scuola, plesso o sede ubicata in comune diverso, con mantenimento dellāapertura della sede centrale in altro comune
In questo caso, segnala la Flc Cgil, sono sospese tutte le attivitĆ della sola scuola/plesso, ma non quelle della sede centrale. Il personale docente e ATA in servizio nella sede che rimane chiusa non ĆØ obbligato ad adempiere a prestazioni lavorative nella sede centrale, salvo non vi siano āeffettive e straordinarie esigenze di funzionamentoā. Tale utilizzo deve essereĀ in ogni casoĀ regolato nelcontratto integrativo di istituto e solo per lo stretto necessario.
Chiusura di un singolo plesso o succursale di una scuola con più sedi nello stesso comune, ma non della sede centrale
Sono sospese tutte le attivitĆ degli alunni di quel singolo plesso o succursale, ma non quelle delle altre sedi della scuola. Anche in questo caso il personale docente e ATA non ĆØ tenuto, nei giorni lavorativi di chiusura, a prestare servizio nelle altre sedi salvo non vi siano āeffettive esigenze di funzionamentoā (es. sostituzioni di assenti). Lāutilizzo del personale non può essere deciso in via esclusiva dal dirigente scolastico, maĀ regolato nelcontratto integrativo di istituto per lo stretto necessario.
Chiusura di una parte dellāedificio scolastico, ovvero sospensione delle lezioni/attivitĆ didattiche, ma senza la chiusura della presidenza e segreteria
Si verificano situazioni in cui non viene utilizzato lāintero edificio scolastico per lāallestimento dei seggi, ma solo alcune aule e parte dei corridoi. In questo caso gli alunni rimangono a casa e i docenti non hanno obblighi di insegnamento; rimane lāobbligo di partecipare alle attivitĆ funzionali e collegiali, nonchĆ© a quelle aggiuntive, se giĆ programmate nel piano annuale delle attivitĆ , secondo lāorario definito e se compatibili con la disponibilitĆ dei locali.
Con lāapertura della presidenza e della segreteria il personale ATA resta in servizio per le esigenze di funzionamento.
Può verificarsi un ulteriore caso, ricorrente soprattutto negli Istituti Comprensivi: la chiusura di un piano o ala dellāedificio, coincidente con la locazione delle aule di un solo grado di istruzione (esempio la primaria).
Le lezioni si svolgeranno per gli alunni che si trovano nel settore non-interessato (la secondaria di primo grado, per continuare lāesempio) con i docenti in regolare servizio, secondo lāorario programmato.
Il personale ATA presta attivitĆ lavorativa per le dovute esigenze di funzionamento.
Chiusura della scuola con presidenza e segreteria ma non di altri plessi, succursali o sezioni staccate
Nella sede centrale gli alunni rimangono a casa e i docenti e gli ATA non potranno prestare servizio. Gli alunni delle altre sedi, invece, svolgono normale attivitĆ didattica.
Anche in questo caso il dirigente, sempreĀ conĀ criteri definiti in contrattazione, dovrĆ far fronte alle possibili esigenze delle succursali/sezioni aperte (ad esempio per il funzionamento provvisorio della segreteria in altra sede).




