Dopo otto anni di percorso scolastico, iniziato con la scuola primaria e proseguito con la secondaria di primo grado, gli alunni sono chiamati ad affrontare un esame di stato conclusivo. Il superamento dell’esame dà accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell’istruzione e formazione professionale regionale.
Sono ammessi agli esami di stato gli studenti interni che:
I candidati privatisti sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione a condizione che: compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l’esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
La domanda deve essere presentata a una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell’anno scolastico di riferimento. Anche per i candidati privatisti la partecipazione alle prove INVALSI costituisce un requisito obbligatorio.
L’esame di Stato prevede tre prove scritte, una d’italiano, una di matematica e una di lingua straniera quest’ultima suddivisa in due sezioni: una per l’inglese e una per la seconda lingua comunitaria studiata. Oltre alle tre prove scritte è prevista una prova orale volta ad accertare le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studi. Per gli studenti iscritti ai percorsi musicali, il colloquio è integrato da una prova di pratica di strumento.
Gli alunni con disabilità certificata svolgono le prove secondo modalità coerenti con il proprio piano educativo individualizzato. Agli alunni con disabilità che non si presentano all’esame di Stato, è rilasciato un attestato di credito formativo valido per la prosecuzione degli studi.
Gli alunni con disturbo specifico di apprendimento svolgono le prove in coerenza con il proprio piano didattico personalizzato. Se sono dispensati dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva. Se sono esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate.
A ciascuna prova scritta e al colloquio è attribuito un voto intero in decimi derivanti dalla media tra il voto di ammissione (solo per i candidati interni) e la media dei voti di tutte e quattro le prove d’esame (senza arrotondamenti).
Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all’unità superiore (es. 6,5 è arrotondato a 7; 6,4 è arrotondato a 6).
L’esame è superato se il voto finale è pari almeno a 6/10.
Solo se il voto finale è pari a 10/10, la Commissione d’esame, all’unanimità, può decidere di assegnare la lode. Il voto finale è riportato sul diploma.
Al termine del primo ciclo d’istruzione, agli studenti che superano l’esame di Stato, è rilasciata una certificazione delle competenze, attestante la capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. La certificazione delle competenze è integrata da una sezione, a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di Italiano, matematica e inglese.