Mentre si avvicina l’esame finale (di maturità) e i consigli di classe stanno avviandosi a predisporre, entro il 15 maggio, il documento finale da sottoporre alla Commissione, è interessante analizzare la griglia di valutazione del colloquio per capire come questo sarà valutato.
Ebbene, è proprio in questa analisi che si incappa in un indicatore (che vale 5 punti) che pone diversi e complessi problemi, sia pratici che teorici. Il quarto indicatore chiede infatti di valutare il “Grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio”. Ma come può farlo la commissione, in cui tre tra commissari e presidente neppure hanno mai visto il candidato? E con che strumenti? In base a quali evidenze? E con quali rischi per i ricorsi al TAR?
E poi siamo sicuri che spetti ai docenti valutare in questo modo la personalità?
Ma andiamo con ordine e analizziamo il tutto partendo dall’inizio.
L’art. 22 comma 2 della ordinanza (Decreto Ministeriale n. 54 del 26.3.2026) definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026.
Il colloquio ha inizio con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente. Il colloquio prosegue con la proposta di domande e approfondimenti sulle quattro discipline di cui all’art. 1, co.1, lettera b), del d.m. 13/2026, al fine di evidenziare il grado di responsabilità e maturità raggiunto dal candidato in ordine all’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline e alla capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite per argomentare in maniera critica e personale. Nel corso del colloquio il candidato analizza criticamente e correla al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito delle attività di formazione scuola-lavoro o dell’apprendistato di primo livello, con riferimento al complesso del percorso effettuato. (….). Inoltre, il colloquio verifica le competenze di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, e alle linee guida di cui al decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183, come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. Infine, nell’ambito del colloquio, viene effettuata la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
Al comma 8 si chiarisce, per quanto riguarda la valutazione del colloquio che:
la commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio. La commissione/classe procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione/classe, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato A.
L’allegato A all’ordinanza è la griglia di valutazione (che, già nel titolo, risulta on allineata all’ordinanza visto che parla di “valutazione della prova orale” e non del colloquio!).
La griglia scrive che la “Commissione assegna fino ad un massimo di venti punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati”.
Gli indicatori sono quattro e ognuno vale cinque punti:
Ma concentriamoci qui su livelli, descrittori e punti del quarto indicatore. Questa la parte della griglia in questione.

La prima cosa che balza all’occhio è che i descrittori sono assolutamente generici, amplissimi, vaghi eppure tranchant. Su questo tema, e con riferimento tutte le griglie di valutazione dell’esame di maturità, è già intervenuto Cristiano Corsini e al suo intervento rimando.
Per capire davvero come dovrebbe funzionare il tutto, e le problematiche sottese, credo che la cosa migliore sia mettersi nei panni della commissione dell’esame composta, come è noto, da due docenti della classe cui appartiene lo studente e tre esterni (due docenti e il Presidente).
Cosa si valuta: l’ordinanza dice che si valuta il “Grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio”. Ovvero non solo ciò che avviene dentro il colloquio ma l’esito della maturazione avvenuta nel corso dell’intero percorso di studio e quindi durante i 5 anni di corso (4 per chi viene da un percorso quadriennale).
Domanda: i due docenti esterni che ne sanno? Da dove dovrebbero desumere un parere (e persino un giudizio)? Il comma 2 dell’articolo 22 sopra riportato dice che “il colloquio ha inizio con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente”. E prosegue dicendo che le domande poste dalla Commissione dovrebbe permettere di evidenziare il “grado di responsabilità e maturità raggiunto dal candidato in ordine all’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline e alla capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite per argomentare in maniera critica e personale”. E qui le cose si complicano, perché si parla di responsabilità e maturità rispetto all’acquisizione delle (quattro) discipline che è cosa completamente diversa alla complessiva maturazione personale cui fa riferimento l’indicatore 4. A questo si aggiunge che il candidato analizza criticamente (avendo come riferimento il Pecup) le proprie esperienze di formazione scuola lavoro. Il colloquio “verifica inoltre le competenze di educazione civica”.
Ora, al termine di questi 50 (convulsi) minuti, chi tra i lettori (ovvero persone esterne alla vita di quella classe e che vedono per la prima volta il candidato, come per la prima volta lo vedono i due commissari esterni) potrebbe pensare di esprimere un sensato giudizio assegnandoli il punteggio di 4.50 e quindi sostenendo che il candidato “ha raggiunto un alto grado di maturazione, autonomia e responsabilità; è capace di riflettere criticamente sulle proprie scelte e sul proprio agire”. Oppure (ed è persino peggio) assegnando un punteggio di 0.50 sostenendo quindi che il candidato “ha raggiunto un grado di maturazione molto parziale e un livello di autonomia e responsabilità incompleto”?
Suvvia, non scherziamo! A nostro avviso, neppure uno psicologo esperto, dopo ore e ore di colloqui, si permetterebbe giudizi di questo tipo!
Quando si valuta: il colloquio dura non più di 50/60 minuti e la valutazione deve essere data nella stessa giornata. In genere si trasforma le valutazione in ventesimo dopo ogni colloquio e a fine giornata si fissano gli esiti a verbale e sulla piattaforma digitale. Da lì in poi il voto con può essere cambiato a meno di evidenti e palesi errori materiali nella trascrizione.
La cosa che secondo noi va rimarcata è che la valutazione (e i punti correlati) deve riguardare – ovviamente – solo la prestazione del colloquio visto che la griglia serve proprio a valutare il colloquio. Ovvero non si può far valere la valutazione delle prove scritte (anche se forse si potrebbero far rientrare dalla finestra nella sezione finale in cui lo studente “discute gli elaborati delle prove scritte”).
Con quali evidenze si valuta? Che evidenze potrà mai addurre una commissione ad una valutazione di 3-3.50 che corrisponde al seguente descrittore: “Ha raggiunto un apprezzabile livello di maturazione; è in grado di assumere decisioni autonome e gestire con sicurezza scelte personali”. Dove si vede se il candidato assume decisioni autonome? E cosa significa “apprezzabile livello di maturazione”? Apprezzabile da chi? E in base a cosa? Come si misura (apprezza) l’apprezzabile? E cosa di scriverà nel verbale on line, alla voce “argomenti del colloquio”, per quanto riguarda la maturazione del candidato?
Insomma, l’impressione è che ci ritroviamo in un gran guazzabuglio, che a mio parere sa più di valutazione della personalità e di profilo psicologico dello studente che di chiusura di una prova d’esame. Legittima allora la domanda: perché non ricorrere al test proiettivo di Rorschach? Il perché è semplice: perché questo test lo possono fare solo persone abilitate a specifiche professioni (psicologi, ad esempio) e non i docenti. Ma, onestamente, che differenza c’è tra il test proiettivo di Rorschach e la valutazione, altrettanto proiettiva, del quarto indicatore del colloquio?
Da ultimo non possiamo tacere su un rischio evidentissimo. Mettiamo che nel colloquio io abbia preso 18 punti e che nel quarto indicatore la scheda (che viene firmata da tutta la commissione e rimane agli atti) riporti per me un valore pari a 4 cui corrisponde la seguente dizione: “ha raggiunto un alto grado di maturazione, autonomia e responsabilità; è capace di riflettere criticamente sulle proprie scelte e sul proprio agire”. E mettiamo che io nelle altre prove abbia preso un totale di 38 punti mentre sono stato presentato con 40 punti. Arrivo così a un totale di 96. Per arrivare a 100 potrei contare sui tre punti del punteggio integrativo (i cui i criteri di attribuzione sono discussi nella riunione preliminare della commissione) ma anche ottenendoli arriverei a 99.
Diciamocelo: se ho un padre o una madre avvocato (o amici di avvocati) cosa mi trattiene dal ricorrere al TAR? Adducendo il fatto che il voto riferito al quarto criterio del colloquio non è coerente, manca di basi logiche e di evidenze, è casuale, non motivato, ecc.
E come dar torto a un simile ragionamento? Dove sarebbero le prove, le evidenze che permettono di dire che ho raggiunto un grado “alto” ma non “elevato” di autonomia e maturazione personale e quindi di meritare 4 punti invece che 5?
Auguri!
Siamo proprio sicuri che fosse il caso di cacciarsi in un simile ginepraio che a mio parere sa più di prodromi di stato etico (hegeliano?) che di esame conclusivo della scuola secondaria superiore?
Chiunque ha vissuto l’esperienza delle commissioni di esame finale sa perfettamente come potrebbe andare a finire: ai “migliori” (ovvero gli studenti presentati come tali dalla commissione e quindi con un voto di ammissione tra il 37 e il 40 e che hanno preso voti alti agli scritti e nei primi 3 indicatori del colloquio, la commissione assegnerà con altissima probabilità il punteggio massimo per l’indicatore quattro. E così avremo schiere di studenti che “hanno raggiunto un elevato grado di autonomia e maturazione personale e sanno gestire responsabilità significative in modo esemplare per gli altri”.
Tar evitato, rogne evitate, contestazioni evitate. Che poi corrisponda al vero oppure no, non interessa a nessuno. Come del resto il voto finale interessa ormai a pochissimi, visto che le università stesse, ad esempio, ormai se ne sbattono.
Insomma, il pericolo reale è che possa ridursi tutto a “un far finta”. Con buona pace del merito e di Bordieu, il quale sosteneva, appunto, che spesso il merito va a chi appartiene a classi agiate e garantite.
Potremmo però sempre consolarci dicendo che l’Italia è (finalmente) piena zeppa di giovani con “elevato grado di autonomia e maturazione personale” che sanno “gestire responsabilità significative in modo esemplare per gli altri”. E chi li avrebbe dichiarati tali? Una commissione di 5 persone, di cui 3 neppure conoscono il soggetto, nel corso di 50 minuti di colloquio d’esame.
Ancora, e di nuovo: auguri.