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Aggiornato il 25.03.2026
alle 19:04

Commissari esterni alla Maturità 2026, chi è obbligato a fare domanda e chi ne ha la facoltà

Con la pubblicazione della nota ministeriale n. 90455 del 25 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha delineato con precisione il perimetro dei docenti chiamati a ricoprire il ruolo di commissario esterno per i prossimi esami di Stato.

La partecipazione non è una scelta per tutti: la normativa distingue chiaramente tra chi è tenuto per legge a presentare l’istanza e chi ha invece la facoltà di farlo.

L’obbligo per i docenti di ruolo e i supplenti annuali

La partecipazione alle commissioni è definita come un obbligo di servizio. Sono obbligati a presentare il modello ES-1 tramite il portale POLIS tutti i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (inclusi i docenti del potenziamento) in servizio negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado. Tale obbligo scatta se l’insegnante non è già stato designato come commissario interno o referente del plico telematico.

In particolare, devono fare domanda:

  • I docenti che insegnano discipline dell’ultimo anno di corso.
  • I docenti che, pur non insegnando in classi terminali, sono abilitati a discipline riconducibili alle classi di concorso assegnate ai commissari esterni per l’anno in corso.

L’obbligo è esteso anche ai docenti a tempo determinato (supplenti) con contratto fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, a patto che siano in possesso dell’abilitazione o del titolo di studio valido per l’accesso ai ruoli.

Chi ha la facoltà

Esistono categorie di personale che, pur non essendo obbligate, hanno la possibilità di candidarsi volontariamente per il ruolo di commissario esterno. Tra questi figurano:

  • Docenti a riposo: il personale già di ruolo collocato in pensione da non più di tre anni.
  • Docenti precari esperti: coloro che hanno prestato almeno un anno di effettivo servizio negli ultimi tre con contratto a termine.
  • Personale part-time: i docenti in servizio con orario ridotto possono presentare istanza, ma in caso di nomina dovranno prestare servizio secondo l’orario a tempo pieno.
  • Docenti di sostegno: possono candidarsi se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per le discipline della scuola secondaria di secondo grado. Tuttavia, vi è una preclusione assoluta: non possono partecipare se hanno seguito, durante l’anno scolastico in corso, candidati con disabilità impegnati negli esami.
  • Altre categorie: hanno facoltà di presentare domanda anche i docenti tecnico-pratici, i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono della Legge 104/92, e il personale in semidistacco sindacale.

Esclusioni e responsabilità

Non possono comunque presentare domanda i docenti assenti per almeno 90 giorni che rientrino in servizio dopo il 30 aprile 2026.

Il Ministero ricorda che l’inosservanza dell’obbligo di partecipazione è suscettibile di valutazione disciplinare. I dirigenti scolastici hanno il compito di verificare puntualmente il possesso dei requisiti prima di convalidare le domande a sistema, garantendo la legittimità della formazione delle commissioni.

LA NOTA

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