Home Attualità Esame terza media, il figlio non lo passa. Il video della madre:...

Esame terza media, il figlio non lo passa. Il video della madre: “Solo tre insufficienze, ingiustizia”. Ma il Consiglio di Classe quando può bocciare?

CONDIVIDI

Ormai è diventato virale un video di una mamma tiktoker che si è lamentata della bocciatura del figlio all’esame di terza media. “Non aveva voglia di studiare – racconta la donna -, ma sicuramente non era da bocciare. Sono stata avvisata con una lettera il 14 maggio dei voti insufficienti. Aveva tre insufficienze, qualche nota. Non si può basare tutto su 15 minuti di orale. Le pagelle di mio figlio non facevano così tanto schifo, è un’ingiustizia”.

Questo video che sta girando sui social è un ottimo spunto per parlare di bocciature, in un periodo in cui molti genitori si appigliano a qualsiasi cosa per fare ricorso in caso di bocciatura: quali sono le regole per bocciare? Ci sono delle norme specifiche divise per ciclo di studi?

Quando si può bocciare alla scuola primaria?

L’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria è regolata dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015. All’articolo 3 si legge:

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Quando si può bocciare alla scuola secondaria di primo grado?

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, che parla di sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

5. Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno.

Va poi ricordato che la sentenza del Consiglio di Stato n. 5917 dell’agosto del 2019 ha chiarito che la bocciatura nella scuola media secondaria è “un’eccezione”.

Quando si può bocciare alla scuola secondaria di secondo grado?

Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, la situazione si complica: in questi casi si guarda più spesso al contesto dello studente, e all’interno degli istituti superiori si hanno delle regole generali interne, anche non scritte o inserire nel regolamento d’istituto, che i docenti seguono in sede di Consiglio di Classe e soprattutto di scrutinio finale.

Come ricorda il portale Skuola.net, si può essere bocciati quando:

  • si superano le ore di assenze consentite;
  • c’è una grave insufficienza in condotta;
  • anche se non c’è un vero e proprio numero limite, e il consiglio di classe deve vedere tutto il percorso dello studente e non le singole insufficienze, di solito si rischia con più di 3 materie sotto la sufficienza;
  • non c’è stato il recupero estivo di una o più insufficienze.

Il D.P.R. 122 del 22/06/2009, art. 4 cc. 5 e 6, stabilisce:

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie.

A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico.

Con la recente riforma di Valditara, comunque, con un 5 in condotta si ripeterà l’anno scolastico, mentre con il 6 si dovrà sostenere un esame di recupero sui valori di cittadinanza (con tesina sul tema prodotta dallo studente).