Una nosta lettrice ci pone una domanda sugli esiti della mobilità 2026/2027: ” È legittimo che un docente titolare su corso serale precedea nella mobilità sul posto del diurno dello stesso Istituto, un docente che ha la precedenza personale per l’art.21 della legge 104/92 che aveva espresso come sede il diurno di quell’Istituto?”. Per essere ancora più precisi, la docente specifica che è titolare nel Comune in cui si trova la sede richiesta per trasferimento, ma tale sede è stata assegnata al docente titolare al serale dello stesso Istituto che non aveva nessuna precedenza legge 104/92. Rispondiamo al quesito dicendo che è tutto corretto, il docente che dal serale passa al corso diurno del medesimo Istituto in cui è titolare, precede anche i docenti beneficiari di legge 104/92 personale e quindi ovviamente precede pure tutte le precedenze di chi si muove in seconda fase provinciale.
Le operazioni di cui alla prima fase della mobilità 2026/2027 comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali all’interno del comune del centro territoriale di titolarità.
Nell’effettuazione della prima fase della mobilità alla lettera C) è previsto per la sola scuola secondaria di II grado, trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nello stesso istituto e viceversa. Mentre i docenti beneficiari della precedenza legge 104/92 art.21 e art.33, comma 6, quindi una precedenza per legge 104 personale, vengono trattati con effettuazione della prima fase di mobilità alla lettera D).
La sequenza operativa continua nella sua effettuazione della prima fase di mobilità fino alla lettera G) con i docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto V), dell’art. 13 del CCNI mobilità del 10 marzo 2026, ovvero i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata che chiedono ogni anno, nell’ultimo decennio dall’atto della loro soprannumerarietà, il rientro in una scuola dell’ex comune di titolarità.
I docenti che si muovono con una precedenza in seconda fase, quindi da un comune ad un altro, della stessa provincia precedono i docenti della prima fase solamente nel caso A1) in cui è specificato che i trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto I) dell’art. 13 del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza (sono compresi i trasferimenti interprovinciali. In tutti gli altri casi le precedenze della II fase della mobilità non precedono i movimenti di prima fase.