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Espero, le funzioni per la gestione delle adesioni per silenzio-assenso – NOTA

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Il Ministero fa seguito alla circolare 133215 dell’11 giugno e annuncia alle scuole l’apertura delle funzioni SIDI per la gestione della modalità di adesione al Fondo pensione complementare “Espero” per silenzio-assenso.

Con nota 4019 del 18 giugno 2025 il MIM spiega che le nuove funzionalità prevedono due diverse modalità operative per registrare l’avvenuta consegna dell’informativa al personale sulle modalità di adesione a Espero: una per il personale già in servizio con decorrenza economica successiva al 1° gennaio 2019 (“pregresso”) e una per i futuri assunti dall’a.s. 2025-2026 (“gestione corrente”). Per entrambe le procedure, la nota illustra le azioni di competenza per il dipendente e quelle per la scuola.

Come comunicare il diniego all’adesione

Una volta che l’istituzione scolastica ha inserito a sistema la data di consegna dell’informativa sulle modalità di adesione al fondo Espero, il sistema SIDI rende disponibile al personale interessato un’istanza dedicata sull’area riservata POLIS. Tramite tale istanza, il lavoratore potrà comunicare l’eventuale proprio diniego all’adesione al Fondo Espero.

L’istanza rimarrà attiva per 9 mesi a partire dalla data di consegna dell’informativa indicata dalla scuola.

Trasmissione dei dati al Fondo Espero

Nei primi dieci giorni di ogni mese il sistema informativo del Ministero estrarrà e trasmetterà al Fondo Espero i nominativi del personale che, trascorsi i nove mesi senza aver comunicato, tramite le funzioni sopra indicate, il proprio eventuale diniego, risulterà aderente per silenzio-assenso.

Per ogni nominativo, verrà comunicato al Fondo l’indirizzo PEC dell’istituzione scolastica di servizio, al fine di consentire un primo contatto tra Espero e il singolo dipendente iscritto tramite silenzio-assenso.

Diritto di recesso

Il Fondo Espero invierà a tale indirizzo PEC una comunicazione riservata per il dipendente, informandolo dell’avvenuta iscrizione e della possibilità di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni, con le relative modalità.

Il MIM, in proposito, richiama l’attenzione delle Istituzioni scolastiche sulla necessità di consegnare con la massima tempestività tale comunicazione al dipendente, in quanto il termine di 30 giorni per il recesso decorre dalla data di ricezione della stessa da parte della scuola.

LA NOTA

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