Un titolo di studio inventato con il massimo dei voti, le firme dei docenti disconosciute in sede d’indagine e una serie di supplenze segnate da assenze ingiustificate e disservizi nelle aule. La Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti ha condannato un collaboratore scolastico a restituire 15.920,38 euro al Ministero dell’Istruzione e del Merito, oltre al pagamento delle spese di giustizia e degli interessi legali. La decisione è contenuta nella sentenza n. 147/2026, depositata il 2 ottobre 2026.
La vicenda nasce da una pergamena di diploma da “Operatore dei servizi per la ristorazione” recante la votazione di 100/100, asseritamente conseguita il 27 agosto 2013 un Istituto di Castellabate. Presentando tale attestato nel 2017 ad un Comprensivo di Brescia, l’uomo si era garantito l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA per il triennio 2017/2019. Una posizione utile che gli aveva consentito, tra il 2018 e il 2021, di ottenere molteplici contratti di supplenza come collaboratore scolastico in diversi istituti del Bresciano.
Tuttavia, le verifiche promosse dalla Procura erariale hanno svelato che la sessione d’esame straordinaria dell’agosto 2013 non si è mai tenuta. I docenti indicati nei verbali, tra cui il coordinatore didattico dell’epoca, hanno dichiarato agli inquirenti di non aver mai partecipato a quella prova e hanno disconosciuto formalmente le firme apposte sui registri. Senza la produzione di quel titolo falso e il punteggio del 100/100, il convenuto non avrebbe mai raggiunto la collocazione necessaria per ottenere gli incarichi.
Nel corso del procedimento contabile, la difesa del lavoratore ha tentato di bloccare la condanna chiedendo la sospensione del giudizio in attesa del processo penale pendente e sostenendo che l’Amministrazione avesse comunque tratto un vantaggio dalle prestazioni lavorative svolte.
Il Collegio giudicante ha respinto ogni argomentazione. Quanto alla sospensione, i magistrati hanno ribadito il principio di assoluta autonomia della giurisdizione contabile rispetto a quella penale. Riguardo al presunto vantaggio per l’ente, la Corte ha ricordato che l’accesso all’impiego pubblico mediante atti falsi inficia alla radice il rapporto lavorativo.
Ma è stata soprattutto l’analisi della condotta concreta a far cadere ogni ipotesi di utilità risarcitoria. Dagli atti è emerso infatti che l’uomo veniva ripetutamente richiamato perché non puliva banchi e lavagne dei locali assegnati – costringendo i colleghi a sopperire alle sue carenze – e accumulava assenze ingiustificate senza preavviso. In diverse occasioni i responsabili scolastici hanno accertato che, mentre avrebbe dovuto prestare servizio in provincia di Brescia, il collaboratore rimaneva presso la propria residenza in Campania.
Rilevato che la presenza dell’uomo nei plessi scolastici non ha recato alcun beneficio, ma è stata anzi fonte di disservizio per l’organizzazione dei servizi di pulizia, la Corte dei Conti ha disposto il totale recupero delle retribuzioni percepite, condannandolo a restituire l’intero importo di 15.920,38 euro.