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19.10.2026

Farmaci salvavita a scuola, il ds non può obbligare il docente alla loro somministrazione per gli studenti bisognosi di cure

Una esercitazione a scuola sulle "manovre" d'emergenza

I docenti di una qualsiasi scuola di ogni ordine e grado di istruzione non hanno obblighi contrattuali o legislativi di somministrazione di farmaci salvavita per gli studenti e non sono tenuti a somministrare tali farmaci durante le ore di lezione e di attività didattica. Non esiste alcuna norma contrattuale che imponga al personale docente mansioni di tipo sanitario o infermieristico da attuare nei confronti degli studenti bisognosi di cure o interventi sanitari salvavita.

Normativa di riferimento sui farmaci salvavita

Con la nota n. 2312 del 25.11.2005, il Ministero dell’Istruzione, d’intesa con quello della Salute, ha emanato le “Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica“.

In queste linee guida c’è scritto: la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: 

– effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
– concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
– verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. 

Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed Ata che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 (oggi previsti dal d.lgs.81/2008). Potranno, altresì, essere promossi, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed Ata, anche in collaborazione con le AUSL e gli assessorati per la salute e per i servizi sociali e le associazioni. Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti assessorati per la salute e per i servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad enti ed associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al sindaco del comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta. Se il docente non ha seguito, come previsto dalla legge 626/94 i corsi di pronto soccorso (oggi previsti dal d.lgs.81/2008), è consigliabile, in casi di emergenza d’intervento, che si limiti a chiamare il 118 e allarmare il personale idoneo alla somministrazione del farmaco salvavita.

Ecco cosa fare in caso di urgenza

Tuttavia il docente che non dà la sua disponibilità alla somministrazione del farmaco salvavita per lo studente bisognoso di cure, in caso di emergenza deve intervenire tempestivamente per prestare il soccorso dovuto. Come prima cosa deve telefonare immediatamente ai soccorsi sanitari (118/112) per interrompere sul nascere qualsiasi ipotesi di omissione di soccorso. Deve specificare chiaramente all’operatore sanitario che si tratta di uno studente minorenne o maggiorenne che stava svolgendo la un’attività didattica, spiegando quali sono i sintomi e le condizioni dello studente, spiegando anche quali sono le patologie di cui è sofferente e quali farmaci salvavita sono presenti a scuola. Restare in contatto con l’operatore sanitario ed eseguire le procedure che vengono indicate, bisogna sapere che la telefonata è registrata e quindi rappresenta l’atto legale che il docente non ha operato nessuna omissione di soccorso ed ha eseguito le procedure richieste dall’operatore sanitario. Tuttavia se sei un docente che non ha dato la sua disponibilità alla somministrazione del farmaco salvavita non puoi essere obbligato a iniettare o somministrare farmaci che richiedono una manualità specifica, poiché potresti causare un danno maggiore a causa della tua imperizia. Avrai l’obbligo di non abbandonare l’alunno, dovrai assisterlo metterlo in posizione che ti viene indicata dagli operatori sanitari liberalo da indumenti stretti e monitora il respiro. È importante sapere che se l’operatore del 118/112 al telefono ti dà istruzioni esplicite a distanza, questo solleva il docente da ogni responsabilità legale e quindi puoi procedere con tranquillità e serenità eseguendo le istruzioni che ti vengono indicate.

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