“Se uno ha problemi a poter svolgere il proprio lavoro per varie casistiche della vita, può scegliere il part time. Il tempo parziale ovviamente ha una corrispondente riduzione dello stipendio. Può essere articolato in orizzontale, cioè su tutti i giorni della settimana con riduzione di orario. Per esempio, prendo metà orario e lavoro nelle scuole secondarie, faccio l’insegnante, invece di 18 ore di lezione ne faccio 9″.
“Oppure può essere verticale, e cioè alcuni giorni alla settimana o addirittura misto. In questo caso cosa succede alla parte previdenziale? Non perdo tutto, ma perdo una parte, per esempio il part time al 50% prendo i contributi ovviamente a metà e che vanno a incidere non sulla anzianità, ma vanno a incidere sul montante, cioè sul tesoretto dei contributi che sono messi via per la pensione“.
“Per gli insegnanti devo fare una nota a parte rispetto al resto del personale perché l’insegnante che prende il part time non risparmia neanche tutto l’orario perché non è esonerato da alcune attività collegiali, cioè per esempio non è esonerato dai collegi di docenti, ma teoricamente riduce soltanto i consigli di classe perché ha meno classi e quindi riduce quello. Diciamo che qui ci sono state anche delle battaglie legali su questa questione perché a differenza di tutti gli altri pubblici dipendenti e l’insegnante prende metà dello stipendio, ma non fa esattamente metà dell’orario perché fa delle metà dell’orario con gli alunni ma non metà delle attività funzionali all’insegnamento. Quindi c’è a mio modo di vedere una piccola ingiustizia. Certo, non è facile, perché uno come fa a fare il docente sia pure per 9 ore e non partecipare al collegio di docenti che poi organizza l’attività della scuola. Però il problema c’è perché lo stipendio poi viene invece assolutamente dimezzato”
“Poi abbiamo delle altre aspettative che possono essere per studio, per ricerca o per provare un’altra attività lavorativa. Per esempio, quella dell’altra attività lavorativa. Qui abbiamo il contratto che dice che abbiamo diritto a un anno, se vogliamo provare un’altra attività lavorativa, il contratto collettivo nazionale di lavoro. Dopodiché poi è intervenuta una legge, il decreto legislativo 165 che è andato a scrivere che possiamo in questi casi addirittura e però con concessione dell’amministrazione, quindi non è un diritto soggettivo, ma è soggetto alla concessione dell’amministrazione, quindi del dirigente scolastico, addirittura 5+5″.
“Il dottorato di ricerca ha regole proprie, si possono avere normalmente fino a 2 anni di congedo. E in questo caso si è addirittura retribuiti. Poi qui parliamo pure di permessi. Abbiamo il famoso diritto allo studio fino a 150 ore annue e basta”.