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Ferie non godute, la Corte di Cassazione ribadisce: ai docenti precari spetta l’indennità

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Con l’ordinanza n. 11968 del 7 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha confermato un principio giuridico fondamentale che riguarda migliaia di docenti con contratto a termine: in assenza di un formale invito a fruire delle ferie, il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva per i giorni non goduti.

Ricorsi in aumento e risarcimenti fino a 1.500 euro l’anno

La pronuncia si inserisce nel solco di centinaia di sentenze favorevoli ai docenti precari, che hanno presentato ricorso contro il Ministero dell’Istruzione per ottenere il pagamento delle ferie non godute.

In molti casi, come dimostrato dai ricorsi vinti dagli avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, gli importi riconosciuti superano i 1.500 euro per ogni anno scolastico, con la possibilità di recuperare arretrati fino a dieci anni, come nel caso proposto al seguente link https://giustiziascuola.com/ferie-non-godute-docenti-precari-accolto-il-ricorso/

Il principio stabilito: ferie non godute, ferie da retribuire

La Suprema Corte ha chiarito che il diritto all’indennità sostitutiva non può essere negato al lavoratore a termine, a meno che il datore di lavoro non dimostri di aver adempiuto a due obblighi precisi:

  1. Informare in modo chiaro e tempestivo il dipendente della possibilità di usufruire delle ferie;
  2. Comunicare le conseguenze legate alla mancata fruizione, ovvero che, in assenza di richiesta, le ferie non saranno retribuite.

Nella realtà scolastica, tuttavia, molti docenti precari vengono collocati d’ufficio in ferie durante le vacanze di Natale, Pasqua o in altri periodi di sospensione dell’attività didattica, senza possibilità di scelta. A fine anno, i giorni di ferie effettivamente fruibili risultano ridotti, poiché le scuole procedono a una decurtazione automatica.

Questa prassi è stata dichiarata illegittima. Ne consegue che l’amministrazione scolastica è tenuta a corrispondere l’indennità sostitutiva a quei docenti che non hanno potuto concretamente godere delle ferie maturate.

Una decisione conforme al diritto europeo

La decisione della Cassazione è perfettamente allineata con il diritto e la giurisprudenza dell’Unione Europea.

L’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e l’art. 31 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE garantiscono a ogni lavoratore il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite, il cui pagamento in denaro è consentito solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte stabilito che il lavoratore non può essere penalizzato per non aver chiesto le ferie, se il datore di lavoro non lo ha correttamente informato della necessità di farlo.

L’ordinanza n. 11968 del 7 maggio 2025 rappresenta un’importante conferma giurisprudenziale a tutela dei diritti dei docenti precari.

Chi lavora nella scuola con contratto a termine non può essere privato delle ferie maturate, se non viene posto nelle condizioni effettive di usufruirne.

In assenza di un formale invito da parte del datore di lavoro, il diritto all’indennità sostitutiva è pienamente legittimo.

I docenti interessati possono valutare l’opportunità di agire legalmente per ottenere quanto loro spetta: la giurisprudenza è ormai consolidata e favorevole ai lavoratori.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web al seguente link https://giustiziascuola.com/ricorso-per-ottenere-il-pagamento-delle-ferie-non-godute/

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO