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Fondo Espero, i supplenti possono aderire?

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Al Fondo di previdenza complementare Espero possono iscriversi tutti i lavoratori della scuola con contratto:

  • a tempo indeterminato (tempo pieno o parziale);
  • a tempo determinato di durata minima di tre mesi continuativi;
  • i dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo del fondo compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell’art.31 della legge 20 maggio 1970, n.300 (Statuto dei lavoratori), operanti presso le medesime organizzazioni sindacali.

Possono inoltre aderire ad Espero anche:

  • I lavoratori appartenenti al contratto di lavoro FORMA, CENFOP, British Council, F.U.L.G.I.S.
  • I soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori aderenti ad Espero.

Adesione del personale a tempo determinato

Per quanto riguarda in particolare i supplenti, l’iscrizione è possibile purché il contratto di lavoro abbia una durata pari o superiore a 3 mesi. Ed inoltre l’adesione sarà possibile a condizione che avvenga almeno 3 mesi prima dalla scadenza del contratto.

E quando il contratto scade?

Al termine del contratto, il supplente avrà le seguenti opportunità::

  • rimanere iscritto ad Espero, pur in assenza di contribuzione. La contribuzione verrà automaticamente riattivata qualora si ricostituisca un nuovo rapporto di lavoro;
  • trasferire la posizione individuale presso un altro fondo pensione;
  • riscattare la posizione maturata.

Per richiedere il riscatto della posizione individuale, occorre:

  • Scaricare il modulo per il lavoratore pubblico
  • Consegnare il modulo compilato all’ultimo datore di lavoro che si occuperà di sottoscrivere il riquadro 4 del modulo
  • Inviare il modulo a Fondo Scuola Espero – Via Cavour, 310 – 00184 Roma.

Il modulo per il riscatto va compilato dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la scuola.