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Gite scolastiche, in caso di piccoli o grandi infortuni quali sono le normative?

Durante le gite scolastiche è possibile che si verifichino degli infortuni che mettono in discussione non solo la responsabilità delle singole istituzioni scolastiche, ma anche gli accompagnatori riguardo ai diritti degli alunni e delle loro famiglie consistenti nella richiesta di risarcimento dei danni, o delle spese mediche sostenute.

Responsabilità della scuola

Al fine di determinare le responsabilità delle istituzioni scolastiche e quando vengono meno, va precisato che la Cassazione con disposizione n° 27923/2025, ha stabilito che a seguito dell’iscrizione di un alunno a una scuola e la sua conseguente ammissione, si viene a determinare, dal punto di vista giuridico, un vincolo contrattuale che obbliga l’istituzione scolastica a vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità per tutto il tempo che l’alunno fruisce dei servizi scolastici, compreso le gite d’istruzione.

Inoltre, nella stessa disposizione, la cassazione precisa che “L’obbligo deve essere commisurato al grado di maturità dell’allievo, con una vigilanza decrescente al crescere dell’età e della capacità di discernimento dello stesso. La non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere da un alunno prossimo alla maggiore età è munito di completa capacità di discernimento può esonerare l’istituto scolastico dalla responsabilità contrattuale per culpa in vigilando”.

Perciò diventa opportuno che le scuole adottino tutte le cautele ragionevoli riguardo all’età degli alunni e al tipo di attività.

Mancata responsabilità della scuola

Alla luce di quanto prevede la normativa, la scuola e il personale incaricato di organizzare le gite scolastiche, sono esenti da responsabilità, secondo quanto espresso dalla sentenza del tribunale dell’Aquila n° 223 del 2026 che distingue la responsabilità della scuola da quella del proprietario del luogo visitato, qualora la scuola abbia:

  • Effettuato sopralluogo preventivo dei luoghi dove è prevista l’attività didattica durante la gita d’istruzione;
  • Verificato le condizioni di sicurezza dei mezzi di trasporto;
  • Predisposto un piano di sicurezza;
  • Informato le famiglie;
  • Accese delle polizze assicurative;

Responsabilità del proprietario o custode del luogo visitato

Il proprietario del sito sia esso un Comune, un museo, un parco o un ente privato, risponde dei danni causati da difetti strutturali o condizioni pericolose del bene in quanto trattasi di responsabilità oggettiva. Fermo restante che per liberarsi dalla colpa l’ente pubblico o privato deve dimostrare che l’evento è stato fortuito o imprevedibile e quindi inevitabile.

Che cosa fare per evitare responsabilità

Al fine di evitare le responsabilità delle istituzioni scolastiche è opportuno che si seguano alcuni principi base come: fare dei sopralluoghi sui posti da visitare, attenzionare tutti gli eventuali divieti o indicazioni di pericoli presenti nell’ambiente da visitare, accertarsi che le autorizzazioni dei mezzi di trasporto, del posto dove soggiornare siano regolarmente autorizzati e soprattutto vigilare continuamente gli studenti durante la gita scolastica.

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