Home Sicurezza ed edilizia scolastica Gli edifici scolastici devono essere dotati di estintori portatili

Gli edifici scolastici devono essere dotati di estintori portatili

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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.74 del 29 marzo 2018) il decreto 21 marzo 2018 recante: applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

Il provvedimento ha lo scopo di adeguare alla normativa antincendio scuole e asili nido, definendo le indicazioni programmatiche prioritarie previste dal decreto, dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di adeguamento, che fissano livelli di priorità programmatica. Per quanto riguarda la protezione e l’estinzione degli incendi, ogni scuola deve essere dotata di una rete di idranti, costituita da tubazioni disposte ad anello e con una colonna montante in tutti i vani scala dell’edificio.

Da questo deve essere derivato un idrante con attacco UNI 45 ad ogni piano, per un eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo; i tubi devono avere una lunghezza tale da raggiungere, con il proprio getto, ogni punto dell’area protetta, mentre il naspo deve essere corredato di una tubazione semirigida, con diametro di 25 mm minimo e lunghezza idonea a raggiungere con il proprio getto tutta l’area di riferimento.

Gli edifici scolastici devono essere dotati di estintori portatili, uno per ogni 200 metri quadri e minimo 2 per piano, di capacità estinguente non inferiore 13A, 89B, C.

La norma si conclude sottolineando l’esigenza di mantenere sgombre le vie di uscita e di non compromettere l’agevole apertura e funzionalità delle uscite di sicurezza. Tutte le attrezzature e gli impianti antincendio devono essere controllati periodicamente, al fine di garantirne l’efficienza ed il corretto funzionamento.