Per i docenti di ruolo si avvicina una fase importante legata alle procedure per il conferimento delle supplenze del prossimo anno scolastico. Anche per il 2026/2027, infatti, la normativa consente, a determinate condizioni, di accettare un incarico a tempo determinato mantenendo la titolarità della propria sede.
Si tratta di una possibilità che interessa molti insegnanti intenzionati a cambiare temporaneamente grado di scuola, classe di concorso o tipologia di posto. È però necessario rispettare specifici requisiti e presentare la domanda nei termini previsti dal Ministero.
Con la nota ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026, emanata in attuazione dell’articolo 47 del CCNL Scuola 2019/2021, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha confermato la possibilità per i docenti di ruolo di partecipare alle procedure per il conferimento delle supplenze, mantenendo la titolarità della propria cattedra o tipologia di posto, senza assegni, per un periodo massimo di tre anni.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma “Istanze on Line (POLIS)”, nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 29 luglio 2026. Gli interessati possono indicare fino a 150 preferenze riferite a un’unica provincia, anche diversa da quella di titolarità. Attraverso questa procedura il docente manifesta la propria disponibilità a essere destinatario di un incarico di supplenza, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
La possibilità di accettare una supplenza è riservata esclusivamente ai docenti di ruolo che abbiano superato l’anno di formazione e prova. Inoltre, l’incarico può essere accettato soltanto se riguarda un posto intero, con supplenza fino al 31 agosto oppure fino al 30 giugno, termine delle attività didattiche.
La supplenza deve inoltre essere conferita in un ordine o grado di scuola diverso rispetto a quello di titolarità oppure su un’altra classe di concorso o un’altra tipologia di posto. Non è invece consentita l’accettazione di spezzoni orari.
Il docente di ruolo che ottiene una supplenza deve presentare domanda di aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o di lavoro per l’intero anno scolastico. Durante il periodo di aspettativa conserva comunque la titolarità della sede, che può essere mantenuta per un periodo massimo di tre anni, come previsto dal contratto.
L’aspettativa rappresenta quindi il presupposto necessario per poter assumere servizio con il contratto a tempo determinato.
Per tutta la durata della supplenza il docente sospende gli effetti economici del contratto a tempo indeterminato. L’insegnante assume infatti lo stato giuridico del personale a tempo determinato, sia sotto il profilo economico sia per quanto riguarda ferie, permessi e congedi.
Terminato l’incarico, il docente rientra nella propria sede di titolarità secondo quanto previsto dalla normativa.
Anche per i docenti di ruolo trovano applicazione le sanzioni previste dalla disciplina delle supplenze. Qualora il docente presenti la domanda, riceva un incarico, lo accetti e successivamente vi rinunci oppure non assuma servizio, viene applicata la cancellazione dalla graduatoria delle supplenze per l’intero periodo di validità della stessa.
Per questo motivo è opportuno presentare la domanda solo se realmente interessati ad accettare l’eventuale incarico proposto.