Home Precari Graduatorie ATA: quali sono le differenze tra terza fascia e 24 mesi?

Graduatorie ATA: quali sono le differenze tra terza fascia e 24 mesi?

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Il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) viene reclutato nelle istituzioni scolastiche secondo un procedimento basato su graduatorie.

Le graduatorie si dividono in:

  • Graduatorie di circolo e d’istituto per le assunzioni a tempo determinato e le supplenze
  • Graduatorie ed elenchi proviciali per assunzioni a tempo indeterminato e assegnazioni di supplenze annuali e/o temporanee.

Per queste graduatorie ci si può candidare per diversi profili:

  • collaboratori scolastici
  • assistenti amministrativi
  • assistenti tecnici
  • guardarobieri
  • infermieri
  • cuochi
  • addetti all’azienda agraria.

Vediamo le differenze tra le varie graduatorie.

Graduatorie terza fascia ATA

Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA vengono utilizzate dalle scuole per coprire le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Le graduatorie attualmente in vigore valgono fino all’a.s. 2023/24 (la loro validità è triennale), per cui si dovrà attendere la primavera del 2024 per i nuovi inserimenti.

Graduatorie 24 mesi ATA

Annualmente, in primavera, gli Uffici Scolastici Regionali indicono concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali del personale ATA dell’area A e B.

I candidati già inclusi o che concorrono per l’inclusione nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo a essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia.

A tal fine i candidati interessati devono produrre l’apposita domanda per la scelta delle istituzioni scolastiche, inclusi i CPIA., in cui intendano figurare.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell’ordine della medesima sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili e in base alla normativa vigente all’atto dell’assunzione.

Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell’attività didattica.