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Graduatorie di circolo e istituto, emanato il decreto

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Le graduatorie di circolo e di istituto, suddivise in 3 fasce, vengono utilizzate in ordine prioritario, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo.  

Hanno titolo all’inclusione nelle prima fascia delle suddette graduatorie gli aspiranti inseriti in graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o d’istituto.
Nella seconda fascia sono inclusi gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell’esame finale di Stato al termine dei corsi Ssis e Cobaslid, nonché al termine del primo corso biennale di II livello presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale.
La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola dell’infanzia ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola per l’infanzia. La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola primaria.
Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell’ordinamento previgente, ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A.
A determinate condizioni hanno altresì titolo all’inclusione in seconda fascia gli aspiranti in possesso di idoneità o abilitazione all’insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell’Unione Europea.
I titoli di studio per l’inserimento degli aspiranti in terza fascia sono elencati all’art. 2 del D.M. 56 del 28 maggio 2009, a seconda che l’accesso riguardi posti e cattedre di insegnamento nella scuola dell’infanzia, in quella primaria, nella secondaria di primo grado, nella secondaria di secondo grado nonché posti di personale educativo.
Nel successivo art. 3 vengono riportati i requisiti necessari di ammissione, mentre le tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi sono allegate al decreto (peraltro, rispetto alle precedenti graduatorie non ci sono variazioni sulla valutazione dei titoli e dei servizi).
Per chi è già inserito sarà possibile indicare il punteggio già posseduto e quindi dichiarare solo i nuovi titoli e servizi. Per restare in graduatoria, comunque, occorre confermare l’iscrizione e quindi la domanda va presentata anche se non si ha nulla di nuovo da dichiarare.
Le istanze devono essere presentate entro il 30 giugno 2009, fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti entro la medesima data.
Per la scelta delle scuole, anche da parte di coloro che sono inseriti in graduatoria ad esaurimento (in questo caso la scelta della provincia per le graduatorie d’istituto può essere anche diversa da quelle in cui si è inclusi nelle graduatorie ad esaurimento), si dovrà compilare il modello B solo con modalità telematica dal 1° al 31 luglio 2009 utilizzando l’applicazione “istanze on-line” del Miur.
L’aspirante può richiedere, tramite la compilazione del modello B un massimo di 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici (ove, in alcune province, non sussistano le condizioni per la realizzabilità della predetta previsione, per carenza numerica di una o altra tipologia di istituzione scolastica, si dispone che, per tali province gli aspiranti possano presentare domanda nel numero complessivo di 10 istituzioni scolastiche, senza tener conto dei limiti prescritti).
 
Per visionare il decreto n. 56 del 28 maggio 2009 e i modelli di domanda A/1 e A/2 consulta il box “Approfondimenti” di questa pagina.