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Graduatorie di III fascia Ata: chiarimenti sui servizi valutabili

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Con due recenti note l’U.s.r. per la Puglia, Ambito Territoriale di Bari, ha risposto a numerosi quesiti giunti dalle istituzioni scolastiche impegnate nelle delicate operazioni di acquisizione e controllo delle domande ricevute (allegati D1 o D2) per l’inserimento nelle graduatorie di circolo o istituto di III fascia del personale Ata.

Con nota del 3 novembre 2014 e successivamente con nota del 12 novembre 2014 l’Ufficio ha, tra i vari chiarimenti, fornito indicazioni sulla corretta valutazione dei seguenti servizi:

Servizi prestati con contratto d’opera

I contratti di prestazione d’opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività, sono posti in essere in virtù di “convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa” per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come “dipendente” ma soltanto un obbligo tra le parti.

Pertanto l’attività resa con contratto di prestazione d’opera non può essere inteso come “servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato” e quindi esso non va valutato ai sensi delle tabelle A/1,A/2,A/3,A/4 e A/5 allegate al D.M. 716/2014. Ad esempio, non può essere valutata l’attività dei PON e delle “sezioni primavera”.

È invece prevista dalle nuove Tabelle la valutazione dei servizi prestati come modello vivente, in relazione alla durata effettiva del servizio, anche se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente (vedi nota 8 tabella di valutazione).

Vanno inoltre valutate le attività in progetti rese a seguito di specifica convenzioni Regione – Ministero (“Diritti a scuola”) in quanto detta valutazione è espressamente prevista sia dalle stesse convenzioni che dalle disposizioni normative cosiddette “salva precari” e recentemente dall’articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013.

 

Servizi prestati in qualità di LSU e LPU

Il servizio deve essere prestato con rapporto di impiego direttamente con lo Stato o con gli EE.LL. in cui è stato svolto il servizio e deve concernere personale della scuola statale già a carico degli EE.LL. e , eventualmente, oggi a carico dello Stato (legge 124/99).

In tale ultimo caso, deve, inoltre, esservi corrispondenza tra i profili professionali degli EE.LL. e i profili professionali del personale ATA della scuola statale.

Nessuna delle succitate condizioni sussiste nel caso degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità le cui prestazioni non determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro (art. 4, comma 1 del D.Lvo 28.02.2000, n. 81) .

Le prestazioni, pertanto, degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità non costituiscono titolo di valutazione nelle procedure di reclutamento del personale ATA  beneficiario del CCNL del comparto scuola 2006/09 sottoscritto il 29.11.2007.

 

Servizi prestati EE. LL.

Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, negli Enti Locali (Regione, Provincia, Comuni, Comunità montana) e Patronati scolastici, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti.

Non sono, pertanto, valutabili, i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, quali, ad esempio le aziende municipali di trasporto; INPS, INPDAP, ACI, Croce Rossa, ENAIP, Acquedotto Pugliese, ecc., in quanto sono Enti di diritto pubblico e non Enti Locali.

Non sono, altresì, valutabili i servizi prestati in qualità operatore socioassistenziale nell’ambito di progetti sociali posti in essere dagli EE.LL., anche se destinatari di detti progetti siano le istituzioni scolastiche statali.

 

Servizio militare di leva

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

 

Servizio Civile

Il servizio civile prestato successivamente all’eliminazione dell’obbligo del servizio di leva non può essere considerato come servizio prestato presso una pubblica amministrazione.

L’attività, infatti, svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro…….(art. 9 del D.lvo 77/2002) e, pertanto, tale servizio non è oggetto di valutazione nelle procedure di reclutamento di personale ATA.

 

Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato; Azienda di Stato Servizi Telefonici.

Tali servizi sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati rispettivamente fino al 31.12.1993 (Poste e telecomunicazioni), 13.06.1985 (Ferrovie dello Stato), 13.12.1992 (Azienda di Stato Servizi Telefonici).

 

Conservatori ed Accademie

Fino all’anno accademico 2002/2003, il servizio effettivo prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, nei Conservatori di musica e negli Istituti Superiori delle industrie Artistiche dello Stato è considerato valido e come tale valutato.

A decorrere dall’anno accademico 2003/2004, il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.

 

Servizio prestato presso le ASL

Sull’argomento ci sono stati, e ci sono, pareri discordanti, per cui l’Ufficio ha approfondito la normativa di riferimento.

I Decreti Legislativi 502/92 e 517/93, approvati in attuazione della legge delega 421/92, hanno modificato profondamente la natura giuridica delle vecchie USL (Unità sanitarie Locali), la loro “territorializzazione”, le loro competenze in riferimento alla materia socioassistenziale, l’impianto organizzativo, le modalità di finanziamento. Cioè si è avuta l’ “aziendalizzazione” della sanità.

In particolare le USL, ora ASL (Azienda Sanitaria Locale), diventano aziende regionali con propria personalità giuridica ed autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale.

Alla luce di questi approfondimenti l’Ufficio ritiene che il servizio prestato presso le ASL o le ASO (Aziende Sanitarie Ospedaliere), essendo Enti di diritto pubblico, non si configura come servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL.

Questo parere è confortato anche dal confronto con altri Uffici Scolastici Territoriali e USR di altre regioni.

 

Interrogazione su SIDI

L’U.s.t. ricorda, inoltre, che in caso di dubbio sul tipo di servizio prestato si può interrogare sul SIDI il servizio che può essere oggetto di valutazione (Fascicolo Personale – Assunzioni (Gestione corrente) – Gestione assunzioni a Tempo determinato- Stampe/interrogazioni) o (Fascicolo Personale – Gestione Giuridica – Stato matricolare).

 

Decreti di esclusione

Infine, l’U.s.t. fa presente che i decreti di esclusione emessi dal Dirigente della scuola nei confronti di aspiranti non in possesso dei requisiti per essere inseriti nelle Graduatorie d’Istituto di 3^ fascia del personale ATA vanno notificati solo ed esclusivamente all’aspirante escluso per permettergli di presentare reclamo avverso tale esclusione.