La docente X trasferita per l’anno scolastico 2025/2026 dalla scuola A alla scuola B, in qualità di perdente posto con domanda condizionata di mobilità, ci chiede se è corretto quanto prospettato dalla scuola B: “La docente X, entrata in organico all’1 settembre 2025, viene messa in coda alla graduatoria di Istituto perché nella domanda di trasferimento era stata indicata nelle preferenze la scuola B”. Rispondiamo alla docente X che l’interpretazione normativa prospettata dalla scuola B è completamente errata. La docente trasferita a domanda condizionata, anche se ha indicato la scuola B tra le preferenze e quindi è stata soddisfatta in una scelta fatta in domanda, deve essere inserita a pettine nella graduatoria di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto.
Il punto 2 dell’art.19, comma 7, del CCNI mobilità 2025-2028 per la scuola dell’infanzia e della scuola primaria, e per il punto 2 dell’art.21, comma 11, del CCNI mobilità 2025-2028, specifica che i docenti trasferiti in una data scuola dal precedente primo settembre (nel caso della domanda della nostra lettrice il primo settembre 2020) per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse, entrano nella graduatoria a pettine e nella maniera più assoluta vengono relagati in coda alla graduatoria come avviene per i docenti del punto 1 del medesimo art.19, comma 7.
Anche se la docente trasferita a domanda condizionata non dovesse usufruire della precedenza per tornare nella scuola di precedente titolarità, deve comunque restare collocata a pettine nella graduatoria di Istituto con il suo punteggio e il diritto di essere graduata nella giusta posizione.
Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine: