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Graduatorie interne: Il refuso contrattuale modifica il punteggio dei titoli generali

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Nelle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti perdenti posto, un vecchio refuso contrattuale modifica i punteggi ed altera le posizioni aggiornate.

Si tratta di un refuso di carattere contrattuale del contratto mobilità 2016/2017, che tuttavia adesso modifica i punteggi delle graduatorie interne già acquisiti negli anni passati. Stiamo parlando del calcolo del punteggio dei titoli generali che  l’anno scorso  in qualche scuola è arrivato alla soglia massima di 22 punti complessivi.

Infatti è importante ricordare che nell’anno scolastico 2015/2016 oltre ai 12 punti del concorso ordinario, era possibile cumulare al massimo altri 10 punti riferibili alle lettere B) C), D), E), F), G), H) I) L) della tabella A, punto III dei titoli generali dell’allegato 2 del CCNI mobilità 2016/2017 dell’8 aprile 2016. Quindi, per le graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto del 2015/2016, si potevano accumulare, contratto alla mano, al massimo 22 punti di titoli culturali. Infatti per errore materiale nel CCNI 2016/2017 nella cumulabilità dei suddetti 10 punti erano finiti sia la lettera A) che la lettera H). Questo fatto ha creato dei problemi nella composizione delle graduatorie interne di alcune scuole.

Invece per il 2016/2017  il punteggio per le graduatorie interne per l’individuazione dei docenti soprannumerari vede lo scorporo del punto H) su elencato. Infatti nel CCNI sulla mobilità 2017/2018 dell’11 aprile 2017 all’allegato 2 tabella di valutazione dei titoli, nella parte A3 dei titoli generali è specificato che i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di 10 punti.

È possibile notare che rispetto all’anno precedente il punto H) della sequenza dei titoli valutabili esce fuori dalla cumulabilità fino a 10 punti, quindi si direbbe addizionabile oltre i 22 punti o oltre i 10 punti per chi non ha il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza.

È utile ricordare che il punto H) si riferisce alla partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame. In buona sostanza chi ha svolto, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, gli esami di stato negli anni scolastici 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 avrà attribuito un punto per ogni partecipazione.

Quello che sembra essere stato un refuso nato dal CCNI mobilità 2016/2017  ha provocato, per stessa segnalazione di alcuni docenti,  inaspettate modifiche delle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti perdenti posto. Infatti mentre in taluni casi l’anno passato il limite dei 10 punti ha compreso la valutazione del punto H) , quest’anno è stato chiarito nel contratto stesso di mobilità, che il punteggio del punto H) si aggiunge ai possibili 10 punti dei punteggi cumulabili  fino a potere arrivare ad un massimo di 25 punti.