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Graduatorie interne per il soprannumero, possibili novità

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Entro la fine del 2018 il Miur vorrebbe chiudere l’ipotesi di CCNI mobilità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Dopo l’incontro del 23 ottobre 2018 non sono stati fissati altri appuntamenti, tuttavia, visto che sarà un CCNI mobilità ricco di novità, si prevedono tra novembre e dicembre numerosi incontri tra il Ministro Bussetti e i sindacati.

Ecco alcune novità previste nel nuovo CCNI mobilità

La mobilità dei docenti e del personale Ata continuerà ad essere annuale, saranno le norme contrattuali ad avere una durata triennale come previsto dall’art. 7, comma 3, del CCNL scuola 2016-2018 del 19 aprile 2018.

Un altro punto fermo previsto già dal CCNL scuola 2016- 2018, all’art. 22, comma 4 lettera a1), per i docenti, ma non per gli Ata, è previsto l’obbligo di permanenza per un triennio nella scuola dove si è trasferiti, al fine di garantire la continuità didattica, ma solo nel caso in cui la titolarità di scuola si ottenga a domanda volontaria.

Questo vincolo non esisterà per la mobilità d’ufficio, né qualora soddisfatti in una preferenza sintetica. Poiché nel CCNL scuola da nessuna parte si parla di ambito territoriale, si presume, ma ancora non c’è una disposizione legislativa al riguardo, che con molta probabilità verrà abolita definitivamente la titolarità su ambito e tutti potranno avere la titolarità su una scuola.

Possibili cambiamenti rispetto ai vecchi CCNI mobilità

Vista la norma stabilita dal CCNL scuola 2016-2018, all’art.22, comma 4 lettera a1), che andrebbe a bloccare per un triennio i docenti che otterranno trasferimento su scuola per l’anno scolastico 2019/2020, i sindacati chiederanno che nessuno dei docenti attualmente titolari di ambito o di scuola, compresi i docenti neoassunti il 1°settembre 2018 (che stanno svolgendo anno di prova), vengano bloccati, o limitati nella provincia di titolarità, per la domanda di trasferimento 2019/2020.

Tale blocco non riguarderebbe assolutamente i docenti già in ruolo da anni, ma potrebbe essere scongiurato anche per i docenti neoassunti e che ancora non hanno superato l’anno di prova.

Un altro cambiamento che potrebbe arrivare è il ricalcolo degli anni di servizio pre-ruolo anche per la mobilità d’ufficio e per le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto. Al momento il punteggio degli anni pre-ruolo nelle graduatorie di Istituto vale la metà del punteggio intero (ovvero 3 punti) per i primi 4 anni di pre-ruolo, mentre per ogni anno di pre-ruolo, successivo ai primi 4, vengono conteggiati 2 soli punti. Questi anni di servizio, come anche quelli prestati in altro ruolo, potrebbero essere conteggiati 6 punti per anno, anche per la mobilità d’ufficio e per le graduatorie interne di Istituto.

Da parte Miur ci sarebbe l’intenzione di incentivare la continuità didattica e favorire, forse con un bonus punti o una maggiorazione del punteggio di continuità, la non produzione di domande di mobilità o assegnazione provvisoria.

Siccome ancora le regole non sono nemmeno state messe in bozza e devono ancora essere scritte, questi cambiamenti restano pure ipotesi, ma presto la contrattazione entrerà nel vivo e sapremo quali saranno i cambiamenti, comprese le scelte di preferenze sintetiche che si potranno richiedere.