Quando un insegnante deve sottoporsi a una visita specialistica durante l’orario di servizio, entra in gioco un sistema di regole articolato che distingue tra diverse tipologie di contratto e modalità di assenza. La normativa di riferimento, contenuta nei vari CCNL del comparto scuola, offre più opzioni ma richiede anche attenzione nella scelta.
Per il personale docente, l’assenza per effettuare visite specialistiche viene generalmente ricondotta all’istituto della malattia. Questo significa che, salvo diversa scelta del dipendente, la giornata o le ore di assenza saranno trattate come malattia, con tutte le conseguenze del caso.
Diverso è il discorso per il personale ATA, per il quale la materia è regolata in modo più specifico dal contratto collettivo nazionale, con permessi specifici di 18 ore annue.
1. Assenza per malattia
È la soluzione più utilizzata quando la visita occupa l’intera giornata o richiede spostamenti importanti. In questo caso, il docente deve presentare un’attestazione della prestazione sanitaria. Si applicano le regole ordinarie della malattia, comprese eventuali trattenute stipendiali previste dalla normativa vigente.
2. Permessi brevi
I permessi brevi consentono di assentarsi per poche ore senza ricorrere alla malattia. Tuttavia, devono essere recuperati, di norma entro 60 giorni. Sono particolarmente utili per visite di breve durata.
3. Permessi per motivi personali
Un’alternativa è rappresentata dai permessi retribuiti o non retribuiti per motivi personali o familiari. Possono essere utilizzati anche per visite mediche, offrendo maggiore flessibilità ma con limiti legati al numero di giorni disponibili.
I docenti con contratto a tempo indeterminato o con incarico fino al 30 giugno o al 31 agosto possono scegliere tra diverse possibilità:
La scelta dipende soprattutto dalla durata della visita e dalle esigenze personali del docente.
Per i docenti con supplenze brevi e saltuarie, le possibilità restano simili ma con alcune differenze significative:
In questi casi, la valutazione diventa spesso anche una questione di convenienza economica.
Nonostante i rinnovi contrattuali, per i docenti la disciplina delle visite specialistiche non ha subito modifiche sostanziali. Restano quindi valide le tre opzioni principali:
Va ricordato che l’assenza per malattia incide sul periodo di comporto e può comportare trattenute, ma rappresenta comunque un diritto se adeguatamente documentato.
Per giustificare l’assenza non è necessario, nella maggior parte dei casi, un certificato medico di malattia. È sufficiente presentare:
Quando la visita specialistica richiede uno spostamento in un’altra città, anche i giorni di viaggio possono essere inclusi nell’assenza per malattia, purché supportati da documentazione sanitaria completa.
Si tratta di una possibilità importante per chi deve affrontare percorsi di cura lontano dalla sede di servizio.