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Graduatorie istituto: nuova inclusione per chi non ha aggiornato per il triennio 2011-2014

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Bisogna ricordare ai docenti precari che aggiornano la domanda d’inserimento delle graduatorie d’istituto, che ai sensi dell’art. 9, comma 5, del decreto ministeriale n. 353/2014 si può essere esclusi dalle graduatorie, se si ripresentano o si ridichiarano, per la medesima fascia di appartenenza, i titoli culturali e di servizio già dichiarati in occasione della procedura del biennio 2009-2011 e del triennio 2011-2014, indipendentemente che siano stati oggetto di valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda di inserimento in graduatoria per gli anni su citati.

In buona sostanza chi permane nella stessa fascia in cui era già presente per il triennio precedente e per il biennio ancora precedente, non deve, pena l’esclusione dalle graduatorie, ridichiarare nuovamente i titoli già dichiarati, fatta eccezione per il titolo d’accesso come specificato nel frontespizio dei modelli A1, A2 e A2/bis (il titolo di accesso alla graduatoria va sempre indicato anche se non dà luogo ad alcuna attribuzione di punteggio in quanto già precedentemente valutato e quindi inglobato nel punteggio precedentemente acquisito).

Una domanda che ci giunge da personale precario impegnato a produrre tali domande, è la seguente: “chi ha dimenticato di aggiornare la graduatoria per il triennio 2011-2014, ma era inserito nelle graduatorie nel biennio 2009-2011, come si deve comportare per evitare possibili esclusioni?”.

A questa importante domanda rispondiamo nel seguente modo: “chi si trova nella particolare situazione di essere stato inserito nelle graduatorie d’Istituto (per esempio di III fascia o di II per il biennio 2009-2011), e poi si è dimenticato di aggiornare la graduatoria per il triennio 2011-2014, deve presentare domanda sul modello A2 (per la III fascia) o A1 (per la II fascia) indicando una nuova inclusione e presentando/dichiarando tutti i titoli nuovamente”.

Tutto ciò si deduce da una lettura attenta del D.M. n. 353/2014 che all’art. 4, comma 4, recita “agli aspiranti, già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, che presentino apposita autocertificazione mediante i modelli A/1, A/2, A/2bis (n.d.r. l’interessato deve inserire a pag. 3 dei modelli A1, A2 e A2 bis), e che facciano domanda per la stessa fascia di graduatoria di istituto, è assegnato il medesimo punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie alla data del 16 agosto 2011, termine di scadenza per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2011-2014″.

Quindi appare chiaro che chi non è presente nelle graduatorie del triennio 2011-2014, non può e non deve dichiarare alcun punteggio pregresso: infatti non è prevista alcuna pagina nella domanda DOVE INSERIRE IL PUNTEGGIO. Per tale motivo è da considerarsi docente di nuova inclusione.

In buona sostanza chi era presente nelle graduatorie d’istituto precedentemente al triennio 2011-2014 e poi non ha aggiornato per il triennio suddetto, dovrà compilare ad esempio per la terza fascia il modello A2, per la seconda fascia il modello A1 in qualità di novello incluso, potendo stare tranquillo di non incorrere in nessun tipo di esclusione.