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Graduatorie provinciali, l’ultimo controllo spetta alla scuola con cui l’aspirante stipula il contratto

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Per la validazione definitiv delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e creare una banca dati connessa all’anagrafe docente, l’OM 60/2020 ha previsto un sistema di controlli “multilivello”: il primo, affidato al sistema informativo, il secondo, agli ambiti territoriali ovvero alle istituzioni scolastiche delegate, mentre il terzo livello è affidato alle istituzioni scolastiche ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro, chiamate a una verifica definitiva.

A ricordarlo è la nota 1588 dell’11 settembre con la quale il MI ha precisato la sequenza delle operazioni ripartite tra istituzioni scolastiche e ambiti
territoriali.

Verifica del titolo di accesso

L’istituzione scolastica dovrà verificare ulteriormente e immediatamente la corrispondenza del titolo dichiarato con quanto previsto al punto A delle tabelle allegate all’OM 60/2020 relativamente alle diverse graduatorie e con l’ordinamento vigente delle classi di concorso.

In particolare, per le I fasce, andrà ulteriormente verificato che gli aspiranti abbiano inserito il titolo di abilitazione o il titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla normativa vigente.

Per le II fasce, va ulteriormente verificata la correttezza del titolo di studio e la sua completezza, con riferimento ai casi di conseguimento dei crediti formativi previsti per la relativa classe di concorso e dei titoli. Si dovrà in particolare porre attenzione relativamente alle graduatorie di II fascia sostegno, per le quali il requisito di accesso è aver svolto almeno tre anni di servizio sul sostegno sullo specifico grado: la mancanza del requisito determina il depennamento dalla relativa graduatoria.

Nel caso di titoli di accesso non validi, il DS non sottoscrive il contratto ovvero lo rescinde e ne dà immediata comunicazione all’Ambito territoriale per il seguito di competenza.

Al termine dei controlli, il dirigente scolastico comunica gli esiti delle verifiche con apposito provvedimento sottoscritto con firma digitale.

Dichiarazioni mendaci

Restano in capo al Dirigente scolastico dell’istituzione scolastica di valutazione gli eventuali esposti all’autorità giudiziaria relativi alle “dichiarazioni mendaci” di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000.