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Guida alla compilazione delle domande integrative

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di Vito Cardella

ULTIM’ORA: Il Ministero dell’Istruzione ha emesso il 10 giugno la nota prot. n. 61 con la quale invita i Direttori regionali a consentire integrazioni e/o regolarizzazioni entro 7 giorni dal termine del 14 giugno (21 giugno) per le domande integrative alle graduatorie permanenti.

L’approvazione in via definitiva della legge di conversione del D.L. 7/4/2004 n. 97 (legge n. 143 del 4/6/2004) ha apportato sostanziali variazioni alla precedente tabella di valutazione dei titoli, sulla base della quale gli aspiranti avevano presentato la domanda di inclusione/aggiornamento/trasferimento nelle graduatorie permanenti di terza fascia entro il 21 maggio u.s., mentre era ancora in itinere la conversione del D.L., con la possibilità – poi puntualmente divenuta realtà – di variazioni anche di notevole entità.
Non avendo voluto il Miur rinviare di una quindicina di giorni il termine di scadenza, oggi deve correre ai riparti, costringendo gli interessati a produrre entro il 14 giugno 2004 una domanda integrativa di quella già presentata entro il 21 maggio: insomma, una domanda in due puntate.

A parte quello che si dirà per le graduatorie di Strumento musicale, in questa fase non è consentito produrre una nuova domanda né cambiare la provincia di destinazione.

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA INTEGRATIVA
Possono presentare la domanda integrativa – utilizzando il Modello B allegato alla nota ministeriale 3 giugno 2004, prot. n. 29 – i docenti e il personale educativo inclusi e da includere nella terza fascia delle graduatorie permanenti per l’anno scolastico 2004/2005, che abbiano interesse ad integrare la domanda già prodotta entro il 21 maggio, ai fini del miglioramento del punteggio in graduatoria ovvero ai fini di una diversa opzione tra titoli con differente valutazione. Cercheremo di spiegarci meglio più avanti.

ESAME DELL’ALLEGATO B
Il Csa cui indirizzare la domanda integrativa è lo stesso cui è stata indirizzata la domanda prodotta entro il 21 maggio. Nel frontespizio dopo i dati anagrafici, nel riquadro in fondo alla pagina, bisognerà indicare – barrando la relativa casella – se la domanda del 21 maggio è stata presentata utilizzando il modello cartaceo o il modello web con firma digitale o il modello web con inoltro del cartaceo.

La Sezione A (pagina 2 del modello) – riguarda i soli laureati in Scienze della formazione primaria, sia per la scuola materna che per la scuola elementare; barrare la relativa casella. Poiché ai sensi della lett. A.4/bis della tabella di valutazione dei titoli tale laurea – se utilizzata come titolo di accesso alla graduatoria (materna o elementare) beneficia di un bonus di 24 punti oltre al punteggio spettante in base al voto rapportato a 100, coloro che hanno utilizzato come titolo di accesso altra abilitazione o idoneità possono sostituire quest’ultima con la laurea in Scienze della formazione primaria; bisognerà indicare nella Sezione A1 il voto riportato, la data del conseguimento e l’Università presso cui è stata conseguita.

L’altra abilitazione o idoneità – precedentemente utilizzata come titolo di accesso – ivi compresa quella riconosciuta ai sensi delle direttive comunitarie, sarà valutata come altro titolo (punto C.3 della tabella = 3 punti); bisognerà indicare tale altra abilitazione nella sezione A2 del modello B. Ovviamente, alla laurea in Scienze della formazione primaria non verranno più attribuiti i 6 punti previsti dalle lettere C7 per l’elementare, C8 per la materna e C9 per il personale educativo.
La Sezione B (pagina 3) – riguarda:

1) la valutazione al 50% dei servizi prestati, sino al 21/5/2004, in classi di concorso o posti diversi da quello cui si riferisce la graduatoria, (servizi non specifici; punto B.3, lett. b/bis), non valutabili in base alla precedente tabella. Tuttavia, precisa la nota ministeriale, il punteggio complessivo per ciascun anno scolastico tra servizio specifico e non specifico, non può superare il limite massimo di 12 punti, fatte salve le supervalutazioni di cui alla lett. h (scuole di montagna, isole minori e istituti penitenziari); e i periodi di servizio complessivamente valutabili per ciascun anno scolastico non potranno superare i sei mesi (6 mesi x 2 punti = p. 12). I periodi di servizio valutabili sono quelli corrispondenti a periodi già dichiarati ovvero a periodi di servizio, comunque validamente prestati, purché non svolti contemporaneamente né a quelli già dichiarati, né a quelli effettuati durante la frequenza dei corsi biennali Ssis. Poiché tutte queste limitazioni non emergevano ictu oculi dalla lettura della tabella di valutazione, sicuramente saranno causa di errori e di un furibondo contenzioso. Si dovrà indicare il codice R.
E’ sorta questione se il massimo di 12 punti per anno scolastico riguardi la singola graduatoria o complessivamente tutte le graduatorie nelle quali l’interessato è inserito. Ciò perché la nota di chiarimento precedentemente emanata dal Miur (nota 10 maggio 2004, prot. n. 691) al punto B, n. 3 diceva chiaramente che il limite dei 12 punti “è posto con esclusivo riferimento alla singola graduatoria”; mentre la più recente nota 3 giugno 2004, prot. n. 29, riferisce il limite massimo (12 punti) a “ciascun anno scolastico” non dice più “per singola graduatoria”.
A parte il fatto che alla fine del punto F, si precisa che “per quanto non previsto dalla presente nota, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.D.G. 21/4/2004” di cui la nota Miur 10/5/2004 era un chiarimento, un’interpretazione restrittiva (12 punti per anno scolastico complessivamente per tutte le graduatorie) porterebbe a conclusioni assurde. Esempio: servizio non contemporaneo prestato nello stesso anno scolastico per 4 mesi nella classe di concorso A043 e per due mesi nella classe A050; nella graduatoria A043 saranno attribuiti p. 8 per il servizio specifico + p. 2 per quello non specifico, per un totale di 10 punti.
A questo punto, nella graduatoria A050 non si potrebbero attribuire neanche i 4 punti spettanti per il servizio specifico, perché si supererebbero i 12 punti. Conclusione assurda, irrazionale, non rispondente a nessuna disposizione del D.L. o della tabella di valutazione.
A nostro avviso, quindi, il limite massimo di 12 punti per anno scolastico deve riferirsi alla singola graduatoria. Conseguentemente, se in una graduatoria, in un determinato anno scolastico, si raggiungono i sei mesi di servizio specifico e quindi i 12 punti, non si può aggiungere l’eventuale servizio non specifico; però il servizio che ha dato luogo all’attribuzione dei 12 punti diventa servizio non specifico nelle altre graduatorie nelle quali sarà valutato punti 6; fermo restando che anche nelle altre graduatorie non si dovranno superare per quell’anno scolastico i 12 punti e che non si potranno valutare altri servizi perché si supererebbero i sei mesi. In ogni caso deve trattarsi di servizi non ulteriori (oltre i sei mesi già valutati nella prima graduatoria, non contemporanei, resi in scuole statali o paritarie). In tal modo, però, si nega la valutazione del servizio specifico reso nell’altra graduatoria, in quanto servizio “ulteriore” rispetto ai sei mesi valutati per intero nella prima graduatoria. Su questo non ci troviamo d’accordo con le istruzioni ministeriali.
2
) il servizio di sostegno relativo al periodo 17/5/2003-21/5/2004 che può essere imputato ad altra classe di concorso, diversa da quella indicata nella domanda presentata entro il 21/5, purché nella medesima area disciplinare. A tal fine, nell’apposito spazio della tabella B, gli interessati dovranno dichiarare, oltre alla classe di concorso cui va ascritto tale servizio, anche quella precedentemente indicata nella quale il servizio non sarà più valutato. Non si capisce perché tale opzione sia prevista solo per il servizio prestato nell’arco dell’ultimo anno. Per il servizio di sostegno prestato antecedentemente al 17/5/2003, resta ferma l’imputazione alla classe di concorso precedentemente scelta;

3
) il raddoppio del punteggio per il servizio prestato entro il 21/5/2004 nelle scuole di montagna e negli istituti penitenziari. Deve trattarsi di scuola ubicata in uno dei comuni di montagna di cui all’Allegato D; inoltre, la scuola di servizio deve avere almeno una sede collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare: condizione inutilmente posta, perché i comuni di montagna sono per definizione ubicati al di sopra dei 600 metri. Bisognerà compilare una pagina della Sezione B per ogni graduatoria in cui si è inclusi e, per ciascun anno scolastico indicare, il tipo di servizio (S – scuole statali; P – paritarie; N – legalmente riconosciute; il periodo di servizio e l’istituto presso cui è stato prestato, con il relativo indirizzo. Per le scuole di montagna indicare il codice M; per gli istituti penitenziari, il codice P. Il servizio militare già dichiarato non è più valutabile.

GUIDA ALLA SEZIONE C DELL’ALLEGATO B
Come se la confusione regnante tra gli aspiranti inclusi o da includere nella terza fascia delle graduatorie permanenti non bastasse, il Miur, con nota prot. n. 34 del 7 giugno 2004, ha diramato un ulteriore modello – Sezione C – che va ad integrare la domanda di integrazione della domanda prodotta entro il 21 maggio 2004; lo so, è un bisticcio di parole, ma la realtà è proprio questa.

Il modello diramato – Sezione C – fa parte integrante dell’allegato B, di integrazione della domanda presentata entro il 21 maggio – e va presentato – nei casi che appresso diremo – unitamente all’allegato B, entro il 14 giugno 2004.

Chi deve compilare e presentare la sezione C
La sezione C deve essere compilata dagli aspiranti inclusi e da includere nella terza fascia delle graduatorie permanenti (non sono quindi interessati gli aspiranti all’insegnamento di Strumento musicale già inseriti in seconda fascia) i quali, nella domanda di integrazione delle graduatorie, prodotta entro il 21 maggio scorso, abbiano dichiarato servizi di insegnamento in scuole statali o paritarie non contemporanei che – per anno scolastico e complessivamente per tutte le graduatorie in cui si è inseriti – eccedano il limite massimo di valutabilità di sei mesi, come già disposto dal Miur (ma non dal D.L. né dalla tabella di valutazione allegata al D.L.) con la nota prot. n. 29 del 3 giugno 2004, alla lettera C, punto 2.

Esempio: aspirante che abbia già dichiarato per un determinato anno scolastico il seguente servizio, non contemporaneo, reso in scuole statali o paritarie:

– classe A043 = mesi 4;
– classe A050 = mesi 4;

– classe A051 = mesi 2.

Poiché complessivamente il servizio dichiarato supera i sei mesi, l’interessato dovrà scegliere i sei mesi che desidera vengano valutati. Esempio: 4 mesi nella classe A050 (servizio specifico) + 2 mesi della classe A043 (servizio non specifico). A questo punto, i sei mesi scelti diventano gli unici valutabili per quell’anno scolastico anche nelle altre graduatorie. Conseguenze:

1) nella classe A043 l’aspirante potrà far valutare (come servizio specifico) solo due dei quattro mesi ivi prestati + i quattro mesi prestati nella classe A050 (come servizio non specifico);
2) nella classe A051 non potrà far valere alcun servizio specifico perché eccederebbe i sei mesi; potrà soltanto far valere quei sei mesi prestati nelle classi A043 e A050, come servizio non specifico.

Se siamo riusciti a capire le istruzioni ministeriali, questa limitazione non ci sembra legittima perché porta a conclusioni illogiche: non si capisce per quale misteriosa ragione un servizio legittimamente prestato – e valutabile ai sensi della nuova tabella di valutazione dei titoli – debba essere escluso dalla valutazione sol perché eccede i sei mesi prestati complessivamente in altre classi di concorso.

Come si compila la sezione C
Dopo aver indicato l’anno scolastico, nella colonna “Graduatorie” si dovranno riportare i codici delle classi di concorso nelle quali si è prestato servizio in quell’anno scolastico; nell’esempio sopra riportato, si indicheranno A043, A050 e A051. Nella colonna “Servizi già dichiarati pari a mesi” bisognerà indicare – restando allo stesso esempio – 04, 04 e 02 in corrispondenza delle rispettive classi di concorso. Nella colonna “mesi da valutare in sostituzione” si indicheranno i sei mesi scelti per la valutazione; nell’ipotesi dell’esempio: 4, 2 e zero.

Nella colonna “Tipo del servizio” si dovrà indicare il codice riportato all’ultima pagina dell’allegato B: S = statale; P = scuola paritaria; il servizio prestato nelle scuole non paritarie non è valutabile come servizio non specifico.

Nell’ultima colonna, si barrerà la casella se quel servizio è stato prestato in Comuni di montagna o piccole isole o istituti penitenziari.

Le indicazioni della Sezione C andranno poi correlate con quelle della Sezione B.

Sono esonerati dalla compilazione della Sezione C, coloro che nella domanda prodotta entro il 21/5 u.s. hanno dichiarato servizi non superiori ai sei mesi per anno scolastico e coloro che, in ciascun anno scolastico, non hanno prestato servizio su più graduatorie.

ATTENZIONE: La guida è stata compilata secondo la nostra interpretazione logica e razionale. Però, avvertiamo i lettori, che l’indirizzo ministeriale in atto è diverso: secondo le note nn. 29 e 34 del Miur, in uno stesso anno scolastico per titoli di servizio non si possono superare i 12 punti complessivamente in tutte le graduatorie. Così, chi ha totalizzato 12 punti in una graduatoria, non può avere alcun punteggio nelle altre, né come servizio specifico né come servizio non specifico; chi ha totalizzato 8 punti in una graduatoria, può averne al massimo 4 in un’altra; zero in ulteriori graduatorie.
Non siamo d’accordo con la linea tenuta dal Miur perché vanifica la disposizione sulla valutabilità al 50% del servizio non specifico e perché finisce col negare, in tutto o in parte, perfino la valutazione del servizio specifico prestato in altra graduatoria.

Tutto ciò, oltre che iniquo e irrazionale, ci sembra illegittimo. Però è questa la linea del Miur.

ESAME DELL’ALLEGATO C – STRUMENTO MUSICALE
L’allegato C riguarda la nuova iscrizione nelle graduatorie di Strumento musicale nella scuola media (classe 77/A) degli aspiranti in possesso del diploma di Didattica della musica, di un diploma di Conservatorio per lo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria, di 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, maturato tra l’1/9/1999 e il 14/6/2004; così dice il modello di domanda; la nota Miur 3/6/2004, prot. n. 29, invece (punto D, comma 2) dice “entro la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione”, cioè entro il 5/6/2004: quale dei due termini è quello da rispettare? Quello indicato nella nota del Miur o quello indicato nel modello di domanda? Forse nessuno dei due perché il D.L. n. 97 diceva “entro l’anno scolastico 2003/2004”; il termine, quindi, dovrebbe essere per tutti il 31/8/2004; se il servizio richiesto non è stato ancora maturato, c’è tempo fino al 31/8/2004  per maturarlo, ma l’iscrizione nella graduatoria permanente, nell’attesa, avverrà con riserva. Gli interessati, però, dovranno documentare il compimento dei 360 giorni, con dichiarazione sostitutiva indirizzata al competente Csa, entro 5 giorni dal conseguimento del titolo di servizio richiesto; non attendere, quindi, il 31 agosto; appena completati i 360 giorni, inviare subito (entro 5 giorni) la dichiarazione sostitutiva. Si tratta di una vera e propria domanda di nuova inclusione; conseguentemente, si dovranno fornire tutti i dati previsti per una domanda di inserimento per la prima volta nelle graduatorie permanenti.
Nel frontespizio il Csa da indicare è quello scelto dall’interessato. Però: se l’aspirante è già incluso o ha chiesto di essere incluso in altre graduatorie permanenti di una provincia, la domanda deve essere indirizzata al Csa di tale provincia; se l’aspirante ha già prodotto domanda di trasferimento da una provincia ad un’altra, la domanda deve essere indirizzata al Csa della provincia di arrivo del trasferimento; se l’aspirante è incluso in due province, la domanda deve essere indirizzata ad una delle due province.
Nella Sezione B (pagina 2) – dovrà essere dichiarato il possesso dei titoli necessari per l’inclusione in graduatoria; dovranno essere presentate tante copie del modello B quante sono le graduatorie richieste, i cui codici – ovviamente diversi per ciascuna copia – sono riportati in calce alla sezione B. Si dovrà rispondere a tutte le chiamate previste nel riquadro “Dichiarazioni titolo di accesso”; se alla data del 14/6/2004 si è già in possesso dei 360 giorni di servizio nella classe 77/A, si dovrà barrare la penultima casella e non l’ultima; se si pensa di raggiungerli entro il 31/8/2004, si dovrà barrrare l’ultima casella e non la penultima. Nel riquadro “Elenchi del sostegno”, coloro che ne sono in possesso indicheranno la data e il luogo di conseguimento del diploma di specializzazione biennale per il sostegno; si dovrà barrare la casella relativa al tipo di diploma posseduto: psicofisici o vista o udito o polivalente.

Nella Sezione C (pagina 3) – dovranno essere dichiarati tutti i titoli posseduti, valutabili ai sensi della tabella di valutazione dei titoli, conseguiti entro la data del 21/5/2004: nella sezione C1 i titoli culturali di cui alla lett. A della tabella; nella sezione C2 i titoli di servizio di cui al punto B della tabella; nella sezione C3 dovranno essere dichiarati i titoli artistici. Per ciascuna delle tre sezioni si dovrà barrare la prima casella se non si allegano alla domanda certificati, attestati o altra documentazione; si dovrà barrare la seconda casella se si allegano titoli, indicandone il numero. Attenzione c’è un errore nel modello: nel riquadro C2-Titoli didattici – si chiede di dichiarare se si allegano o non si allegano titoli artistici; nel riquadro C3-Titoli artistici – si chiede di dichiarare i titoli didattici. Se l’errore si ripeterà nei modelli in distribuzione, bisognerà correggerli manualmente.
Anche della Sezione C bisognerà produrre una copia per ogni graduatoria richiesta.
Nella Sezione D (pagina 4) – si dovranno dichiarare gli eventuali titoli che danno diritto alla riserva del posto e quelli che danno diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio. Si dovranno barrare le caselle relative ai titoli posseduti e fornire le “Altre informazioni” richieste in fondo alla sezione.
La Sezione E (pagina 5) – contiene le dichiarazioni di rito; completare le dichiarazioni con i dati richiesti; eliminare (cancellare con un tratto di penna) quelle che non interessano.
Attenzione: chi è già incluso nelle graduatorie di Strumento musicale non dovrà usare l’Allegato C, ma l’Allegato B per l’eventuale integrazione della domanda di aggiornamento prodotta entro il 21/5/2004.

Riepilogando entro il 14/6/2004, presentare la domanda integrativa utilizzando il modello B o la domanda di nuova inclusione nelle graduatorie di Strumento musicale (Mod. C); per la rivalutazione o supervalutazione dei servizi compilare una scheda Sezione B per ogni graduatoria; titoli e servizi devono essere conseguiti e prestati entro il 21/5/2004; la firma in calce alla domanda integrativa o di nuova inclusione non va autenticata; le dichiarazioni contenute nelle domande hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 28/12/2000, n. 445; per le dichiarazioni non corrispondenti a verità, l’art. 76 prevede conseguenze di carattere amministrativo e penale; sono previsti controlli sulle dichiarazioni da parte dei Csa o dei dirigenti scolastici, in occasione del primo rapporto di lavoro a tempo determinato. Ogni pagina del modello B o C deve essere datata e firmata dall’aspirante.

In “Ulteriori Approfondimenti” anticipiamo l’articolo del provveditore Vito Cardella che verrà pubblicato sul prossimo numero 21 de “La Tecnica della Scuola” contenente utili spunti di riflessione sulla possibile incostituzionalità della legge n. 143 del 4 giugno 2004