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I “Superstiti delle SSIS” i cd “Congelati SSIS non inseriti in GaE” chiedono di non essere nuovamente abbandonati dalle Istituzioni

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Al Presidente del Consiglio
All’On. Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alla VII Commissione della Camera dei Deputati
Alla VII Commissione Permanente del Senato della Repubblica
 
Noi, ormai non più congelati SSIS ma “Superstiti SSIS”, siamo quelli sfortunati, quelli che non hanno avuto, grazie alle USP e alle organizzazioni sindacali, la possibilità di inserirci in GaE con riserva.  I nostri colleghi, la parte fortunata dei congelati SSIS, erano inseriti in GaE con riserva, e grazie al DM 572 del 27 giugno 2013 hanno potuto sciogliere la riserva mentre noi ugualmente “soprannumerari” ai corsi di TFA, come stabilito dal DM 249/2010 e dal successivo DM dell’11.11.2011 (art.1, comma 19), siamo ancora in attesa di una risposta da parte delle Istituzioni.
Siamo numericamente pochi (circa 200) e quindi politicamente poco rilevanti, ma esistiamo e chiediamo con forza che vengano presi gli opportuni provvedimenti al fine di risolvere in modo definitivo la nostra questione.
Ci siamo sentiti per lungo tempo dimenticati e abbandonati da ogni Istituzione e abbiamo avuto per molto tempo la sensazione che il nostro merito, di essere stati impegnati in un dottorato o altri corsi o di aver superato le selezioni per più classi di concorso, congelando il corso di abilitazione SSIS, fosse sottovalutato da ogni Istituzione e che anzi fosse diventato per noi fonte di discriminazione. Il nostro intento invece è sempre stato quello di seguire percorsi per diventare insegnanti migliori e qualificati per affrontare con maggiore serietà il lavoro per il quale ci stiamo spendendo con tanto impegno e dedizione.
Sappiamo che il governo si trova, in questi giorni, a decidere provvedimenti che dovrebbe affrontare i molteplici problemi del personale scolastico e quindi anche la situazione dei “Superstiti delle SSIS”. 
Agli atti del Parlamento ci sono due ordini del giorno, entrambi con parere favorevole del Governo:
S.9/01150/063 Roberto Ruta, (PD) 
C. 9/01574-A/84 Antonio Palmieri (FI – PdL)
Inoltre, il 18 febbraio 2014 con le ordinanze n. 731 e 732/2014 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e ha sollecitato il TAR la fissazione dell’udienza di merito.
I “Superstiti SSIS” non inseriti in GaE non chiedono la riapertura delle GaE.
Alla luce di quanto sopra, si rende necessario determinare in modo chiaro un’omogeneità di trattamento per tutti i “congelati SSIS” abilitati tramite il TFA in sovrannumero. Tale parità di trattamento si potrà ottenere solo tramite un’inclusione delle GaE per consentire l’inserimento di tutti i “Congelati SSIS”, e non solo di coloro che si trovavano già inseriti con riserva.
Sulla base di queste considerazioni, si richiede che il comma 2-ter dell’articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 venga così integrato:
“All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell’articolo 9, comma 20 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l’abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento secondario anche successivamente all’aggiornamento previsto per il biennio 2009/2010, nonché per i soggetti di cui all’articolo 15, comma 17 del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L’eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario. I soggetti di cui all’articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l’anno scolastico 2102/2013 sciolgono la riserva all’atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l’iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito”.
Ci auguriamo che il lavoro del Governo, da cui dipendiamo, possa produrre i risultati da noi tutti desiderati e ripristinare una situazione di giustizia che da lungo tempo stiamo perseguendo. 
 
Leonardo Pagano