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Il Dirigente scolastico può sostituire il DSGA assente per meno di 15 giorni? Parere ARAN

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Con Orientamento applicativo CIRS132 del 17 febbraio 2025 l’ARAN ha risposto alla seguente domanda:

In base al CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 può il DS procedere a sostituire il titolare di incarico DSGA assente per meno di 15 giorni?

L’ARAN richiama innanzitutto l’art. 57 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, che ha ridisciplinato la sostituzione del titolare di incarico DSGA.

Sostituzione breve del DSGA

In particolare, l’articolo in questione, al comma 1, prevede la sostituzione c.d. “breve” del DSGA nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica o educativa.

Tale incarico di sostituzione non può comunque eccedere la durata massima di tre mesi continuativi, incluse le proroghe.

Potere discrezionale del Dirigente scolastico

La norma consente al Dirigente scolastico di decidere se sostituire o meno il DSGA per periodi di assenza inferiori o pari a 15 giorni, valutando di volta in volta se tale assenza comprometta o meno il corretto funzionamento della scuola.

Conferimento di incarico temporaneo

Se invece l’assenza è superiore a 15 giorni, di norma il DS procede al conferimento di un incarico temporaneo, salva l’eventuale valutazione che tale assenza – a volte lievemente superiore al limite previsto dal contratto – sia tale da non compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica e non comporti un aggravio di lavoro e/o assunzioni di responsabilità per il restante personale.