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Il DS non può obbligare il docente a permanere a scuola oltre l’orario di servizio

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Quando l’arbitro fischia la partita è conclusa e i giocatori possono rientrare negli spogliatoi. La stessa regola vale per i docenti.

Quando la campanella suona hanno finito il loro servizio e possono rientrare a casa  senza crearsi troppi problemi. Non sembra pensarla così una dirigente scolastica di una scuola calabrese, che ha predisposto  un regolamento interno, votato dal Consiglio d’Istituto, in cui si obbligano i docenti dell’ultima ora di servizio a permanere a scuola fintantoché l’ultimo degli alunni della classe non è stato consegnato ai genitori.
In buona sostanza la campanella dell’ ultima ora suona alle ore 13 e a volte capita che il docente è obbligato a fare vigilanza per attender ei genitori che a volte arrivano a prendere i figli anche alle dopo mezz’ora dal suono dell’ultima campanella.
La dirigente ha adottato questo regolamento sia per la scuola primaria che per quella di primo grado. Inoltre per la scuola primaria, utilizza le maestre a svolgere il servizio di pre-scuola e post scuola, sostenendo che questo orario è sostitutivo delle 2 ore di programmazione settimanale che non sempre viene effettuata.
Tutto questo è legittimo? Non è assolutamente legittimo e questo comportamento va a ledere notissimi diritti contrattuali. Infatti il docente della scuola secondaria di primo grado deve garantire, ai sensi del comma 5  dell’art.28 del contratto scuola, le 18 ore di servizio settimanali e deve, ai sensi del comma 5 dell’art.29 dello stesso contratto, assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, a tal proposito gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
In cosa consiste l’assistenza dell’uscita degli alunni? Significa controllare che gli alunni non si spingano durante l’uscita e che escano dall’edificio scolastico in modo composto e ordinato, senza arrecare disturbo o danno a terzi.
Ma tale assistenza dura il tempo necessario al deflusso naturale fino all’uscita dalla scuola e quindi pochi minuti. Invece la Ds di cui stiamo parlando, obbliga i docenti a rimanere nel cortile della scuola con gli studenti, fino all’arrivo dei genitori e non consente nemmeno agli studenti di uscire dal cortile della scuola se non c’è la presenza del genitore, tutto questo in nome di un regolamento d’Istituto.
Ebbene non esiste regolamento d’Istituto che possa violare una norma contrattuale o addirittura il Testo Unico della scuola. Cosa diversa sarebbe se  la vigilanza richiesta dalla Ds fosse volontaria e non obbligatoria. Infatti  nulla osta ad un docente fermarsi volontariamente a fare un servizio di vigilanza che non è contemplata da alcuna norma. È irregolare anche l’imposizione del pre-scuola dalle 7 e 30 del mattino fino alle 8.00, preteso dalle maestre al posto delle 2 ore di programmazione settimanale che non sempre viene svolta.
Un’altra cosa avrebbe potuto fare la DS, ai sensi del su citato comma 5 dell’art.28 del contratto. Avrebbe potuto, previa programmazione, gestire la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata ad attività di  recupero o di approfondimento da svolgere durante il  pre e il post scuola, ma per questo avrebbe avuto bisogno di una delibera del Collegio.
Queste sono le norme, ma i docenti, in tempo di legge 107/2015 e del mito del Preside sceriffo, hanno anche paura di difendere i loro diritti e tacciono obbedendo a questo regolamento illegittimo.