Home Sicurezza ed edilizia scolastica Il Miur deve risarcire i danni allo studente

Il Miur deve risarcire i danni allo studente

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Manca l’insegnate di matematica e un ragazzo urta l’occhio contro lo spigolo della cattedra: ora il Miur deve risarcire lo studente per il danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico permanente riportato per le gravi lesioni e di quello morale. Ma danno biologico e danno morale vanno liquidati in modo omnicomprensivo e non separatamente. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 6847/2016.

La vicenda è riportata dal Sole 24 Ore. Il ragazzo, in seguito alle lesioni riportate all’occhio destro dopo una caduta durante l’ora di matematica, nel settembre del 1995, aveva chiesto un risarcimento dei danni chiamando in giudizio la scuola, il Miur e l’insegnante che avrebbe dovuto essere presente in classe al momento dell’incidente.

Il giudice di primo grado aveva condannato il Miur al solo pagamento del danno biologico permanente riportato; poi la Corte d’appello di Napoli aveva riconosciuto al giovane anche il danno morale subito, oltre al «ristoro del danno per fatti sopravvenuti in corso di causa», rideterminando il danno biologico permanente, e riconoscendo un’invalidità del 29,5% e una riduzione della capacità lavorativa specifica dell’11,8%.

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Quindi il tribunale di secondo grado condannava di nuovo il ministero al pagamento «della maggior somma» di 153.969 euro, comprensiva sia del danno biologico permanente che di quello morale, oltre al pagamento della somma di 2.640 euro «per le sopravvenute ulteriori invalidità temporanee e parziali», e di 3.858 euro «per la sopravvenuta riduzione della capacità lavorativa specifica». I giudici della corte territoriale avevano liquidato il danno non patrimoniale in base alle tabelle del tribunale di Milano del 2011, allora vigenti.

Per i giudici supremi, dunque, «Il giudice di merito ha correttamente liquidato il modo omnicomprensivo il danno patrimoniale subito dalla vittima, non dovendo affatto provvedere ad una separata liquidazione di danno biologico e danno morale in relazione alle conseguenze pregiudizievoli accertate in primo grado, per quindi aggiungervi quelle accertate in secondo grado».