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Il Senato approva la riforma della scuola

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Il primo ok del Parlamento rappresenta un significativo passaggio anche perché la maggioranza governativa pur avendo sbandierato la volontà di dialogo con l’opposizione di fatto, poi, è andata avanti per la sua strada.
La stessa opposizione, da parte sua, sembra ormai decisa a rinunciare al suo ruolo, come è stato pure dimostrato in questi ultimi tempi tanto che il tono del dibattito si è spento e la sinistra sembra arresa impegnata com’è in campagne di sostegno di altre riforme, tra le quali quella della magistratura.

Nessuna novità di grande rilievo nel DdL approvato dall’aula del Senato e che si accinge ad essere inviato alla Camera.

Tra le poche rettifiche una fa riferimento allo sviluppo e alla valorizzazione che dovrà essere data all’autonomia delle istituzioni scolastiche nel momento in cui il Ministro del Miur predisporrà i decreti legislativi attuativi della legge di delega.

Altra modifica fa riferimento alle finalità della scuola dell’infanzia. Al testo originario, quello approvato dalla VII Commissione del Senato, in cui si diceva che la scuola dell’infanzia "concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale" è stata aggiunta l’espressione "morale e religioso".

Per quanto riguarda il ciclo primario, tra le finalità è stata aggiunta quella di "porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei fenomeni e delle sue leggi".
In ordine alla formazione dai 15 ai 18 anni è stata, il testo approvato dall’aula del Senato dà facoltà alle istituzioni scolastiche di collegarsi con il sistema dell’istruzione e formazione professionale "ed assicurare, a domanda degli interessati e d’intesa con le Regioni, la frequenza negli istituti di istruzione e formazione professionale di corsi integrati coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi".

Qualche modifica, per altro insignificante, è stata introdotta all’art. 5 relativo alla "Formazione degli insegnanti". Al comma b) è stato aggiunto: "per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette [dei corsi di laurea] sono individuate con riferimento all’insegnamento delle discipline impartito in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare".