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Illegittimi i trasferimenti imposti da un plesso ad un altro ubicato in altro comune

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Vorrei portare all’attenzione di tutti un problema che si porrà con l’inizio dell’ anno scolastico: lo spostamento dei docenti all’interno di IIS ed IC con plessi su più comuni.

A tal fine ricordo che l’OM 207 del 9 marzo 2018 prevede che i criteri di assegnazione ai plessi siano oggetto di contrattazione integrativa. Resta però il fatto che la contrattazione integrativa non può superare sentenze, leggi e circolari MIUR.

Se è lecito che per contrattazione integrativa possano essere decisi i criteri per assegnare un posto, presso un certo plesso, che si delinea come vacante, è assolutamente illecito spostare un docente già in servizio presso un plesso  in plessi ubicati in altri comuni. Ciò riguarda in particolar modo i docenti che hanno ottenuto la titolarità su un certo plesso quando questo aveva ancora un suo proprio sottocodice.

A tal fine ricordo la normativa generale sui trasferimenti del lavoratore dipendente: ai sensi dell’art. 2013 c.c., il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Quanto richiamato vale sicuramente riguardo l’imposizione del trasferimento su comuni diversi.

Invece, per quanto riguarda lo spostamento del dipendente pubblico da un ufficio ad un altro della stessa città, senza apprezzabili problemi di distanze, mezzi, ecc. non costituisce trasferimento ai sensi dell’art. 2103, ultima parte, c.c. che tutela le esigenze di vita familiare e sociale del lavoratore, che vengono minacciate soltanto da spostamenti rilevanti nello spazio (Tribunale Milano, 13 giugno 2001).

Nel caso in cui qualche docente si trovi nella condizione di dover rifiutare un trasferimento illegittimo all’interno di un IIS o un IC deve ricordare che la Legge 183/2010 ha introdotto per la prima volta dei termini di decadenza per l’impugnazione del provvedimento con cui il datore di lavoro dispone il trasferimento del lavoratore da una sede a un’altra. Importante quindi agire con tempestività.

Il lavoratore può opporsi al trasferimento con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la propria volontà. L’opposizione deve essere inviata al datore di lavoro entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento. Tale atto è tuttavia inefficace se, entro i successivi 180 giorni, il lavoratore non deposita ricorso nella cancelleria del Tribunale del lavoro oppure non comunica alla controparte la propria richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

Recentemente la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29054, pubblicata in data 5 Dicembre 2017, è ritornata sull’argomento, dichiarando l’illegittimità del licenziamento comminato al lavoratore che si era rifiutato di trasferirsi.

Bisogna però prestare attenzione al fatto che la Corte di Cassazione ritorna sull’argomento con sentenza n. 11408 del 12 dicembre 2017: in base all’articolo 1460 codice civile ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se la controparte non adempie la propria. Al comma 2, tuttavia, la medesima norma statuisce che il contraente non può rifiutare la prestazione se, avuto riguardo alle circostanze, il suo rifiuto è contrario alla buona fede.L’interpretazione dell’articolo 1460 prospettata dalla Cassazione è per un bilanciamento tra condotta del datore e rifiuto del lavoratore. Qualora l’inadempimento dell’azienda non sia grave o addirittura di scarsa importanza, l’eventuale opposizione del dipendente nell’adempiere la propria obbligazione è da ritenersi contrario alla buona fede. Per questo, secondo la Suprema Corte, il trasferimento illegittimo ad altra sede lavorativa disposto dal datore, in assenza cioè delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, “non giustifica in via automatica il rifiuto del lavoratore all’osservanza del provvedimento e quindi la sospensione della prestazione lavorativa”.In generale, l’inottemperanza del lavoratore al provvedimento di trasferimento illegittimo dovrà essere valutata caso per caso dal giudice di merito secondo le circostanze concrete in cui si è sviluppata.

Si dovrà tener conto, ad esempio:
– Dell’incidenza dell’inadempimento datoriale rispetto alle esigenze di vita del dipendente;
– Della puntuale e formale esplicazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive poste alla base del trasferimento.

Naturalmente il trasferimento di un insegnante da un plesso di un IIS o IC ad un altro plesso per assegnare il suo posto ad un terzo è ingiustificabile ai sensi dell’art. 2013 c.c, anche appellandosi ad una qualunque contrattazione integrativa!

Dunque nel caso in cui si venga illecitamente trasferiti su latro comune è necessario chiedere un motivato ordine di servizio (l’assenza di motivazioni costituisce già di per se motivo per ricorrere), evitando soluzioni fai da te, ed impugnando la disposizione dirigenziale di trasferimento secondo le giuste procedure.

Inoltre la contrattazione integrativa non potrà dimenticare la nota MIUR  Prot. n. AOODGPER 6900, che prevede l’ utilizzo della continuità didattica come primo criterio di assegnazione ai plessi.

Concludo ricordando che se il trasferimento è invece legittimo, alla luce di quanto previsto dalla Riforma Madia il dipendente è tenuto ad accettarlo, un rifiuto equivale infatti ad essere considerati dimissionari, quindi nel rifiutare un trasferimento illegittimo è bene precisare che lo si accetterebbe nel caso in cui fosse legittimo.

Naturalmente le mie sono solo riflessioni, consiglio a tutti di rivolgersi ad un professionista per affrontare al meglio le fattispecie descritte in questa mia lettera

Matteo Bavassano